Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8552 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 07 Dicembre 2012. Est. Pellizzoni.


Opposizione allo stato passivo - Ammissione in base a documentazione prodotta in sede di opposizione - Compensazione delle spese.



Quando l'opponente venga ammesso al passivo solo sulla base della documentazione prodotta in sede di opposizione, le spese del giudizio non possono gravare sulla curatela, ma devono quantomeno essere compensate, dovendo essere valutata la condotta dell'opponente e la sua eventuale responsabilità nel aver dato causa al giudizio in questione. (Anna Serafini) (riproduzione riservata)


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