Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8721 - pubb. 27/03/2013

Interrogatorio formale del legale rappresentante di Istituto di credito di rilievo nazionale e conoscenza dei rapporti intrattenuti dal singolo correntista

Tribunale Parma, 31 Luglio 2006. Est. Sinisi.


Processo civile – Istanza volta ad ottenere l’interrogatorio formale delle parte – Inidoneità a suscitare la confessione del legale rappresentante della persona giuridica – Inammissibilità.



L’interrogatorio formale ha una natura meramente strumentale, in quanto diretto a provocare la confessione giudiziale della parte che lo deve rendere. La sua base giuridica e logica, fermo restando la disponibilità del diritto controverso, risiede pertanto nella conoscenza che la parte abbia del fatto che costituisce oggetto della prova. Tale necessario presupposto (logico prima ancora che giuridico) comporta la sua inammissibilità ogni volta che sia da escludere che il fatto rientri nella diretta conoscenza dell’interrogando. (Alberto Anelli) (riproduzione riservata)

Poiché l’amministratore delegato di un istituto di credito di rilievo nazionale non può avere ragionevolmente cognizione dei rapporti intrattenuti da un singolo correntista presso una filiale periferica della banca, l’interrogatorio formale – ove ammesso – non avrebbe alcun risultato, né favorevole, né contrario alle parti laddove reso; inoltre, in caso di mancata presentazione del legale rappresentante della banca, la controparte potrebbe chiedere di attribuire ad essa valore di indizio, con distorto effetto rispetto alla disposizione del primo comma dell’art. 232 c.p.c.. (Alberto Anelli) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alberto Anelli


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