Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8781 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 19 Marzo 2013. .


Procedure espropriative e fallimento – Pagamento eseguito dal terzo debitore del soggetto fallito dopo la dichiarazione di fallimento – Art. 44 L.F. – Soggetti tenuti alla restituzione.



Il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l’assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. dopo la dichiarazione del fallimento, è inefficace ai sensi dell’art. 44 L.F. Alla dichiarazione di inefficacia consegue la condanna alla restituzione delle somme ricevute in virtù dell’ ordinanza di assegnazione, al fine di reintegrare la garanzia patrimoniale del debitore fallito. I soggetti tenuti alla restituzione vanno individuati nei creditori assegnatari, i quali, avendo ricevuto il pagamento oggetto della dichiarazione di inefficacia, sono tenuti alla reintegrazione del patrimonio del fallito in ossequio al principio della par condicio creditorum. (Luca Caputo) (riproduzione riservata)


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