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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8846 - pubb. 27/04/2013.

Chiamate in causa del proprio assicuratore, tardiva riassunzione del giudizio ed estinzione della domanda principale


Cassazione Sez. Un. Civili, 22 Aprile 2013. Relatore A. Spirito.

Procedimento civile - domanda di risarcimento del danno chiamata in causa del proprio assicuratore della responsabilita' civile da parte del convenuto - intempestiva riassunzione della domanda di garanzia - estensione dell'effetto estintivo anche alla domanda principale


Nel processo con pluralità di parti cui dà luogo la chiamata in causa dell’assicuratore prevista dall’art. 1917, quarto comma, cod. civ., l’evento interruttivo che in primo grado colpisca l’assicuratore determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda di indennità, ancorché il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante; conseguentemente, l’onere della riassunzione grava sul convenuto che ha eseguito la chiamata in causa e, mancata ad opera di alcuna delle parti attività processuale utile alla prosecuzione del relativo giudizio, il processo di estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata in causa.

Il testo integrale
Segnalazione Avv. Paola Cuzzocrea