Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9140 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Torino, 31 Agosto 2012. .


Procedimento esecutivo - Provvedimento di sospensione - Reclamo - Applicazione degli articoli 624 e 669 terdecies c.p.c. - Ammissibilità.



Deve condividersi l’orientamento della prevalente giurisprudenza di merito, in forza del quale il reclamo previsto dal combinato disposto degli art. 624 e 669-terdecies avverso i provvedimenti in materia di sospensione dell’esecuzione è estensibile anche al provvedimento sospensivo previsto dall'art. 615, comma 1 c.p.c.. In primo luogo, infatti il provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615 comma 1 c.p.c., ha evidente natura cautelare e, dunque, il reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c. deve ritenersi proponibile avverso tale provvedimento. In secondo luogo, si è anche correttamente osservato che l’ammissibilità del reclamo sulla decisione che concede o nega la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo deriva, oltre che dalla natura cautelare della decisione, dal fatto che l’art. 624 c.p.c. si riferisce a tutte le decisioni in tema di istanze di sospensione, senza che rilevi che una esecuzione sia concretamente iniziata, e posto che in caso contrario vi sarebbe una lesione del diritto di difesa della parte interessata. Infine, deve osservarsi che la nuova formulazione dell’art. 615 c.p.c. e la modifica introdotta in due tempi all’art. 624 c.p.c., hanno disegnato un nuovo istituto cautelare, che ricomprende non solo la sospensione del processo esecutivo ma anche la sospensione della esecutività del titolo: ambedue i provvedimenti debbono ritenersi soggetti a reclamo, attesa la evidente volontà in tal senso dimostrata dal legislatore che, dapprima, aveva introdotto all’art. 624 c.p.c. il reclamo in relazione alla sola ipotesi di opposizione alla esecuzione (615, 2° comma, c.p.c.) poi, a seguito della l. n. 52 del 2006, ha eliminato dal 1° comma dell’art. 624 c.p.c. il riferimento al 2° comma dell’art. 615 c.p.c., così estendendo il rimedio ad entrambe le ipotesi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)