Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9143 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Verona, 05 Novembre 2012. .


Facoltà per la parte di rinnovare l’istanza di concessione dei termini ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c. fino all’udienza di precisazione delle conclusioni – Sussiste – Onere conseguente di precisare o modificare le domande – Sussiste.



La parte che si ritenga pregiudicata dal provvedimento di rigetto della istanza di concessione dei termini ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c. ha la possibilità di reiterare tale istanza, motivandola adeguatamente, fino alla udienza di precisazione delle conclusioni. Peraltro in tale caso la parte non può limitarsi a rinnovare l’istanza ma ha anche l’onere di precisare o modificare le proprie domande e avanzare le richieste istruttorie che avrebbe inteso formulare nei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. perché solo in questo modo il giudice è messo in condizioni di valutare l’ammissibilità delle prime e l’ammissibilità e la rilevanza delle seconde e, di conseguenza, anche se sia stato leso o meno il diritto di difesa del richiedente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)