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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9241 - pubb. 08/07/2013.

Proposta conciliativa del giudice (art. 185-bis c.p.c.): i chiarimenti del Tribunale di Milano


Tribunale di Milano, 04 Luglio 2013. Est. Amina Simonetti.

Art. 185-bis c.p.c., introdotto dal decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 – Proposta conciliativa del giudice – Applicabilità ai processi pendenti – Sussiste – Tempus regit actum (art. 185-bis c.p.c.).

Art. 185-bis c.p.c., introdotto dal decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 – Proposta conciliativa del giudice – Limite al potere del giudice di formulare la proposta – Chiusura dell’istruttoria – Sussiste (art. 185-bis c.p.c.).


L’art. 185-bis c.p.c. – che prevede il potere del giudice di rivolgere alle parti proposte conciliative – è norma applicabile ai processi pendenti in applicazione del principio tempus regit actum: infatti, l’art. 77 del decreto legge 69/2013, che introduce la proposta di conciliazione del giudice, non contempla disposizioni transitorie e il suo regime di efficacia temporale discende dalla norma finale, art 86, per cui il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (21 giugno 2013 data di pubblicazione in GU). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 185-bis c.p.c. deve essere inteso nel senso che l’ufficio è tenuto alla proposta conciliativa/transattiva nella fase della trattazione (prima udienza) o nella fase dell’istruzione, ma, esaurita e chiusa l’istruttoria, non sussiste più per il giudice il potere dovere di formulare una ipotesi conciliativa o transattiva ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 185 bis cpc. Questo significato della norma è imposto: dalla sua interpretazione letterale, in quanto l’espressione “sino a quando è esaurita l’istruzione” indica esplicitamente come limite dell’attività del giudice di formulare i termini della transazione o della conciliazione quello della fase istruttoria; dall’interpretazione logico sistematica, in quanto stabilire il potere dovere del giudice di formulare, non potendo ciò avvenire se non in termini sufficientemente specifici e dettagliati, alle parti una ipotesi conciliativa o transattiva della controversia, in una fase in cui è già chiusa l’attività istruttoria e non resta che rimettere le parti alla decisione, significherebbe imporre al giudice di anticipare esplicitando il contenuto della ipotesi transattiva/conciliativa la sua probabile decisione finale, senza che agli atti possa sopravvenire alcun nuovo elemento istruttorio utilizzabile per la decisione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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