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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9242 - pubb. 08/07/2013.

Rito Fornero: il giudice che definisce il ricorso nella fase sommaria, può poi definire il giudizio di opposizione. Escluso l’obbligo di astensione


Tribunale di Milano, 19 Giugno 2013. Est. Buffone.

Rito cd. Fornero – Giudice che abbia definito il ricorso proposto ex art. 1 comma 48 l. 92/2012 – Medesimo giudice designato anche per trattare e definire l’opposizione proposta ex art. 1 comma 51 l. 92/2012 – Obbligo di astensione – Insussistenza (artt. 52 c.p.c., 1 commi 48-51 L. 92/2012).


Non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 51 n. 4 c.p.c nei confronti del giudice assegnatario dell’opposizione ex art. 1 comma 51 L.n. 92/2012, che abbia già trattato del tema controverso quale giudice designato per la decisione del ricorso ex art. 1 comma 48 L.cit. La legge 28 giugno 2012 n. 92 (cd. rito fornero), nei commi 47 e ss dell’art. 1, tipizza un classico modello procedimentale cd. bifasico in cui ad una fase necessaria a carattere prettamente sommario segue una fase eventuale a cognizione piena, destinata a concludersi con un provvedimenti suscettibile di passare in giudicato: ebbene, l'emissione di provvedimenti di urgenza o a cognizione sommaria da parte dello stesso giudice che è chiamato a decidere il merito della causa, costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l'esito, né determina un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la ricusazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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