ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9329 - pubb. 24/07/2013.

Nuovo art. 185-bis c.p.c.: norma generale e di immediata applicazione


Tribunale di Milano, 26 Giugno 2013. Est. Buffone.

Art. 185-bis c.p.c., introdotto dalla legge 21 giugno 2013 n. 69 – Proposta conciliativa del giudice – Applicabilità ai processi pendenti – Sussiste – Tempus regit actum.

Art. 185-bis c.p.c., introdotto dalla legge 21 giugno 2013 n. 69 – Proposta conciliativa del giudice – Applicabilità nei procedimenti civili diversi da quelli soggetti al rito ordinario – Sussiste.


L’art. 185-bis c.p.c. – che prevede il potere del giudice di rivolgere alle parti proposte conciliative – è norma applicabile ai processi pendenti, vista l’immediata entrata in vigore, ex art. 86 del d.l. 69/2013, e in applicazione del principio tempus regit actum. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 185-bis c.p.c. – che prevede il potere del giudice di rivolgere alle parti proposte conciliative – pur non espressamente richiamato nel rito famiglia, costituisce l’espressione di un principio generale (e infatti si rinviene anche nell’art. 420 c.p.c.), anche per il fatto di distinguere espressamente tra proposta transattiva e conciliativa e per la difficoltà di ammettere settori o comparti divisi dell’ordinamento in cui il giudice possa o non possa aiutare i litiganti a pervenire ad un assetto condiviso per la soluzione pacifica della causa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il testo integrale