Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9617 - pubb. 23/10/2013

Discussione in prima udienza sulla provvisoria esecuzione e violazione del contraddittorio

Tribunale Milano, 19 Ottobre 2013. Est. Silvia Giani.


Procedimento monitorio - Discussione in prima udienza sulla provvisoria esecuzione - Mancata tempestiva opposizione del convenuto opposto - Richiesta dell'opponente di un termine a difesa - Violazione del contraddittorio.

Procedimento monitorio - Decisione in prima udienza sulla provvisoria esecuzione del decreto opposto - Applicazione ai procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore della modifica legislativa.



Determina una violazione del contraddittorio la discussione in prima udienza sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, qualora il convenuto opposto non si sia tempestivamente costituito e l'opponente abbia chiesto un termine a difesa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La modifica dell’art.  648 c.p.c. di cui al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n 98, la quale prevede che il giudice provveda in prima udienza sull’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si applica ai procedimenti instaurati, a norma dell’articolo 643, ultimo comma c.p.c., successivamente all’entrata in vigore del citato decreto legge (art. 78 d.l. 69/2013) a condizione che la sua applicazione non comporti una violazione del principio del contraddittorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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