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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9630 - pubb. 28/10/2013.

Il Tribunale di Milano ribadisce il proprio indirizzo sul Rito Fornero: il giudice che definisce il ricorso nella fase sommaria, può poi definire il giudizio di opposizione. Escluso l’obbligo di astensione


Tribunale di Milano, 11 Ottobre 2013. Pres., est. Bichi.

Rito cd. Fornero – Giudice che abbia definito il ricorso proposto ex art. 1 comma 48 l. 92/2012 – Medesimo giudice designato anche per trattare e definire l’opposizione proposta ex art. 1 comma 51 l. 92/2012 – Obbligo di astensione – Insussistenza – Diverso indirizzo che predica l’astensione – Critiche.


Non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 51 n. 4 c.p.c nei confronti del giudice assegnatario dell’opposizione ex art. 1 comma 51 L.n. 92/2012, che abbia già trattato del tema controverso quale giudice designato per la decisione del ricorso ex art. 1 comma 48 L.cit. Infatti, è da escludersi la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, tale da individuare la cognizione da parte di un giudice necessariamente diverso. Il rapporto tra le due fasi è quella tipica e ricorrente di un momento a cognizione meramente sommaria – introdotta dal legislatore per scopo acceleratorio – con una fase successiva ed eventuale a cognizione piena, secondo le caratteristiche, con riguardo ai diversi profili soggettivi, oggettivi e procedimentali, sovra evidenziate. Il diverso orientamento - che predica, invece, il dovere di astensione - sembra esaurirsi nel richiamare quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n.387/1999 riguardante un istituto affatto diverso rispetto a quello qui in esame, configurato in relazione a un tipo di risoluzione di contrasto specifico tra sindacato e datore di lavoro, per l’esercizio e la tutela di diritti collettivi. Procedimento, per altro, scandito con forme, tipologie di provvedimenti, termini, individuazione degli interessi in contrasto affatto diversi rispetto a quanto prefigurato nell’art. 1 della legge n. 92/2012, che persegue lo scopo di organizzare un meccanismo acceleratorio della risoluzione della controversia individuale in tema di rapporto di lavoro, con l’utilizzo di una procedura bifasica, che come si è detto, non rappresenta certo una novità nell’ambito della procedura civile, anche avuto riguardo alla possibile “definitività” del provvedimento interinale ( si pensi, ad esempio, al decreto ingiuntivo non opposto, che ha valore di giudicato, ovvero all’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c ). La morfologia strutturale dell’istituto tipizzato dalla l. 92/12 corrisponde integralmente al codice genetico tipico dei procedimenti bifasici in cui l’unico processo di merito è scandito in due fasi: una preliminare e sommaria e una eventuale (se c’è opposizione) di cognizione ulteriore e piena, adottandosi, quindi una forma processuale tipica delle opposizioni o corrispondente ai modelli procedimentali che prevedono provvedimenti interinali a contenuto decisorio ma cedevoli nell’eventuale successivo fase di giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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