Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9731 - pubb. 20/11/2013

Azione revocatoria ordinaria, competenza territoriale e criteri di collegamento

Tribunale Reggio Emilia, 05 Novembre 2013. Est. Morlini.


Azione revocatoria ordinaria - Competenza territoriale - Criteri di collegamento - Applicabilità degli artt. 18-20 c.p.c. - Inapplicabilità dell’art. 21 c.p.c..

Revocabilità dei trasferimenti immobiliari o della costituzione di diritti reali effettuati in sede di separazione consensuale omologata - Sussiste.



In tema di azione revocatoria, dedotta in causa è l’obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia di un negozio che si reputa fraudolento, non già l’atto impugnato: pertanto, la competenza per territorio deve essere determinata sulla base dei criteri di collegamento di cui agli artt. 18-20 c.p.c. previsti per la materia delle obbligazioni, e non già sulla base del criterio di collegamento di cui all’art. 21 c.p.c. previsto per la materia dei diritti reali. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

L’accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscono il trasferimento di beni immobili o di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


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