Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11078 - pubb. 01/07/2010

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Appello Bologna, 07 Novembre 2013. .


Concordato preventivo - Valutazione del tribunale di elementi relativi alla fattibilità del piano - Violazione del limite del controllo di legalità sulla fattibilità giuridica della causa concreta del negozio - Inammissibilità.



Deve essere revocata la sentenza dichiarativa del fallimento -  impugnata unitamente al decreto che ha dichiarato l’inammissibilità del concordato - nel caso in cui il tribunale abbia erroneamente valutato elementi inerenti la fattibilità del piano oltrepassando il controllo di legalità sulla fattibilità giuridica della causa concreta del “negozio” concordatario (costituita dal superamento della situazione di crisi e dal soddisfacimento dei creditori, sia pure ipoteticamente modesto e parziale. (Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto che non vi fossero ragionevoli possibilità di conclusione di un contratto di affitto di azienda con impegno all'acquisto, sottoposto alla condizione sospensiva della conclusione di un accordo sindacale ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 428 del 1990 e dei successivi accordi individuali, trascurando, tra l'altro, la possibilità alternativa di vendita frazionata del complesso aziendale per un valore pressoché analogo espressamente prospettata nella domanda di concordato e nel piano ed altresì supportata da apposite perizia di stima). (Rolandino Guidotti) (riproduzione riservata)


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