Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12054 - pubb. 12/02/2015

L'ammissione al concordato preventivo integra presunzione di 'funzionalità' della prestazione del professionista che ha prestato attività di consulenza al debitore

Tribunale Rimini, 10 Dicembre 2014. Est. Bernardi.


Fallimento – Concordato Preventivo – Credito del professionista derivante dalla predisposizione di business plan per la società ammessa a concordato preventivo poi revocato ex art. 173 l. fall. – Credito sorto in funzione della procedura concorsuale – Prededuzione ex art. 111, secondo comma, legge fall. – Ammissione del debitore alla procedura di concordato – Presunzione di funzionalità della prestazione – Sussistenza

Fallimento – Concordato Preventivo – Prededuzione ex art. 111, secondo comma, legge fall. – Ammissione del debitore alla procedura di concordato – Presunzione di funzionalità della prestazione – Prova contraria – Elementi



Il credito del professionista che abbia svolto attività di consulenza alla società ammessa alla procedura di concordato preventivo (nella specie, predisposizione di business plan) rientra tra i crediti sorti "in funzione della procedura concorsuale", e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nella successiva procedura di fallimento ai sensi dell'art. 111, secondo comma, legge fall., senza che a ciò osti la revoca dell’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo ex art. 173 l. fall., giacchè l’ammissione del debitore a detta procedura  importa presunzione di funzionalità della prestazione finalizzata a realizzare detta ammissione.

Ferma la presunzione di funzionalità della prestazione derivante dalla ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, nel caso di successiva apertura del fallimento detta presunzione di funzionalità potrà essere inficiata dalla dimostrazione, da parte del curatore, dell’esistenza di manifesta inutilità ed anzi di dannosità del concordato per i creditori, per esempio, per la scoperta di atti di frode che il curatore dimostri essere conosciuti, o conoscibili con l’ordinaria diligenza, dal professionista ovvero in tutti i casi in si è registrata una erosione del patrimonio a disposizione della massa, causata da una rovinosa continuazione dell’attività di impresa, senza alcun vantaggio concreto dalla retrodatazione del periodo sospetto derivante dalla consecuzione delle procedure. In tali ipotesi verrebbe addirittura meno non solo la prededuzione, ma anche e più a monte l’esistenza stessa del credito del professionista, per inadempimento rispetto al modello legale di concordato.

Va pertanto riconosciuta la prededuzione al credito del professionista che ha prestato attività di consulenza in favore del debitore ammesso alla procedura di concordato, ogni qualvolta l’attività prestata dal professionista i) abbia permesso l’ammissione alla procedura di concordato, ii) appaia estranea alle problematiche che hanno condotto alla revoca ex art. 173 l. fall. per mancanza di informazione ai creditori e iii) non sia stata oggetto di specifica critica da parte degli organi della procedura, non essendo state evidenziate carenze, illogicità della prestazione o inattuabilità  manifesta del piano. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini


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