Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12959 - pubb. 02/07/2015

Con la domanda di concordato, il debitore deve indicare anche gli atti posti in essere anteriormente alla presentazione ed astrattamente revocabili in sede fallimentare, a tutela del consenso informato dei creditori

Tribunale Rimini, 28 Novembre 2013. Est. Rossino.


Concordato preventivo – Comportamenti del debitore anteriori alla domanda di concordato pregiudizievoli del consenso informato da parte dei creditori – Omessa informativa nella domanda di concordato – Revoca dell’ammissione ex art 173 l. fall. – Fondatezza



Va condiviso l’orientamento giurisprudenziale per cui gli atti di frode ex art. 173 l. fall., nella sua nuova formulazione, non possono più essere individuati semplicemente negli atti di cui agli artt. 64 ss l. fall., ovvero comunque in comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio, ma esigono che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè situazioni che, da un lato, se conosciute avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che, dall’altro lato, siano state accertate dal commissario giudiziale cioè da lui ‘scoperte’ essendo prima ignorate dagli organi della procedura e dai creditori; in altri termini, in tanto i comportamenti del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato possono essere valutati ai fini della revoca dell’ammissione al concordato, in quanto abbiano una valenza decettiva e quindi siano tali da pregiudicare un consenso informato dei creditori.

(Fattispecie in cui il debitore, anteriormente alla presentazione della domanda di concordato c.d. con riserva, poneva in essere una serie di transazioni e scritture private integranti datio in solutum per circa 11 milioni di euro, astrattamente revocabili, accertate successivamente dal Commissario Giudiziale ma di cui il debitore non faceva menzione nella domanda di ammissione alla procedura). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

(Cass. 2013/23387, citata nel decreto in commento, si può leggere per esteso in questa Rivista: http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=9645.php)


Massimario Ragionato



Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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