Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14172 - pubb. 12/02/2016

Storno di dipendenti altrui: illecito solo se concreta concorrenza sleale

Tribunale Torino, 01 Agosto 2015. Est. Rende.


Storno di dipendenti altrui – Concorrenza sleale – Configurabilità – Ravvisabilità dell’animus nocendi



La competizione fra imprenditori è libera, e si svolge sia sul mercato dei beni e dei servizi che sul mercato del lavoro; così come libera deve essere la determinazione del singolo lavoratore di decidere presso quale datore di lavoro effettuare la propria prestazione di lavoro dipendente valutando l’affidabilità del datore di lavoro medesimo e le possibilità di sviluppo e crescita dell’azienda in cui è inserito o sta per inserirsi.
Per aversi illecito concorrenziale occorre – allora – un quid pluris che deve individuarsi nella violazione dei principi e dei canoni della correttezza professionale nonché nell’intenzione specifica – se non esclusiva, quantomeno prevalente e determinante, o comunque predominante – di nuocere il concorrente.
Il cd. animus nocendi deve peraltro manifestarsi in un connotato oggettivo della condotta. Il suo accertamento in concreto deve aver riguardo, più che al requisito psicologico dell’imprenditore, all’insieme delle modalità oggettive che qualificano la scorrettezza professionale dell’assunzione degli altrui dipendenti o dell’acquisizione degli altrui collaboratori nonché (e in aggiunta al requisito che precede) all’idoneità della condotta a danneggiare il concorrente. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Daniele Maffeis


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