Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16914 - pubb. 16/03/2017

Nullità della notifica del ricorso per separazione e decorrenza dei termini ex 183 c.p.c.

Tribunale Torino, 08 Luglio 2016. Pres., est. Carbonaro.


Giudizio di separazione – Ricorso – Nullità della notificazione – Effetti – Regressione del processo alla fase presidenziale – Esclusione

Termini ex art. 183 c.p.c. – Decorrenza – Dies a quo – Differimento – Sussiste



Alla nullità della notifica del ricorso per separazione giudiziale non consegue la regressione del procedimento alla fase presidenziale, non essendo tale rimedio previsto dall’ordinamento, bensì la revoca degli eventuali provvedimenti provvisori dati dal Presidente, attesa l’incidenza su di essi del vizio di notifica e della mancata costituzione della parte convenuta, ed il dovere del Giudice Istruttore, nell’ambito del suo generale potere di modifica e integrazione dei provvedimenti presidenziali ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 709 c.p.c., di dare i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole, ferme restando tuttavia le determinazioni di impulso processuale contenute nell’ordinanza presidenziale in relazione al passaggio alla fase istruttoria, determinazioni che non vengono travolte dalla nullità della notifica del ricorso ai sensi dell’art. 159 c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La decorrenza dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. può essere differita a data diversa da quella dell’udienza o della notifica del provvedimento pronunciato a seguito di riserva ex art. 186 c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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