Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22181 - pubb. 26/07/2019

Ancora sulla inopponibilità della ‘cessione del quinto’ alla procedura di sovraindebitamento ex lege 3/2012

Tribunale Rimini, 09 Luglio 2019. Est. Lico.


Sovraindebitamento – Piano del Consumatore – Contratto in corso di cessione del quinto dello stipendio – Inopponibilità alla procedura – Sussistenza – Condizioni



Atteso che la c.d. cessione del quinto dello stipendio è un vicenda contrattuale che non è idonea a costituire causa di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c., considerato che l’individuazione delle stesse è tassativamente operata dalla legge e non è lasciata alla disponibilità negoziale delle parti, deve affermarsi la giuridica possibilità di considerare “scaduto” il debito oggetto di cessione del quinto, con la conseguente possibilità di includere lo stesso (per l’intera somma residua) nel piano del consumatore. Infatti il rapporto nel cui contesto il debitore ha ceduto il credito futuro da retribuzione (vantato nei confronti del datore di lavoro) è, da un punto di vista strutturale, un rapporto di finanziamento fondato su un contratto che prevede l’erogazione, da parte del finanziatore, di una somma di denaro, con contestuale costituzione in capo al finanziato dell’obbligo di restituire tale importo maggiorato degli interessi; la previsione contrattuale della restituzione del finanziamento mediante cessione di un credito futuro attiene non al profilo costitutivo dell’obbligo di restituzione, bensì a quello delle modalità attuative dello stesso; le parti, in altre parole, stabiliscono che il finanziatore otterrà la restituzione della somma erogata mediante cessione di un credito del finanziato che verrà ad esistenza a scadenze prestabilite. Ciò che al momento della cessione non esiste ancora, va chiarito, non è l’obbligazione restitutoria (per l’intero della somma dovuta), bensì il credito oggetto della cessione che gradualmente soddisfa il finanziatore : da ciò deriva che il debito da restituzione del finanziamento (per la parte che residua a seguito di eventuali parziali adempimenti) ben possa essere incluso nel piano del consumatore tra i debiti che compongono il passivo.

Sotto il diverso profilo dell’attitudine del piano del consumatore ad “incidere” sulla cessione del quinto dello stipendio (sostituendo a tale modalità di estinzione del finanziamento una diversa previsione, eventualmente peggiorativa per il finanziatore sia nel quantum che nel quomodo), la soluzione positiva si impone innanzi tutto sulla base della ricostruzione del rapporto come sin qui operata in quanto, trattandosi di una mera modalità di restituzione della somma erogata (oggetto di un debito scaduto), la stessa può “fisiologicamente” essere oggetto di una diversa conformazione all’interno del piano, tale soluzione è peraltro coerente con la considerazione per cui la cessione di un credito futuro produce effetti nel momento in cui sorge il credito che ne forma oggetto; nel caso di specie ciò avviene nel momento in cui sorge il diritto del lavoratore a vedersi corrisposti i singoli ratei di stipendio; prima di tale momento la cessione non può avere effetti traslativi del diritto, in quanto quest’ultimo non esiste ancora; tali argomentazioni conducono a ritenere inopponibile alla procedura la cessione del quinto. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni & Mancini

mancini@studiotmr.it  
  

Il testo integrale


 


Testo Integrale