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Friday 12 February 2021
Gestione del debito pubblico mediante strumenti finanziari derivati: l’azione di responsabilità nei confronti dei dirigenti del MEF rientra nella giurisdizione contabile.
Debito pubblico - Gestione - Ricorso a contratti in strumenti finanziari derivati - Mala gestio dei dirigenti del Ministero del Tesoro - Azione di responsabilità per danno erariale - Giurisdizione contabile.
Ferma restando l’insindacabilità giurisdizionale delle scelte di gestione del debito pubblico da parte degli organi governativi a ciò preposti, mediante ricorso a contratti in strumenti finanziari derivati, rientra invece nella giurisdizione contabile, in quanto attinente al vaglio dei parametri di legittimità e non di mera opportunità o convenienza dell’agire amministrativo, l’azione di responsabilità per danno erariale con la quale si faccia valere, quale petitum sostanziale, la mala gestio alla quale i dirigenti del Ministero del Tesoro (oggi MEF) avrebbero dato corso, in concreto, nell’adozione di determinate modalità operative e nella pattuizione di specifiche condizioni negoziali relative a particolari contratti in tali strumenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 01 February 2021, n. 2157.
Friday 19 February 2021
Intermediazione finanziaria: concorso omissivo dei sindaci e obbligo di denunzia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob.
Intermediazione finanziaria - Carenza delle procedure aziendali - Responsabilità del collegio sindacale - Fondamento - Obbligo di vigilanza - Contenuto - Obbligo di denunzia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob - Inadempimento - Conseguenze - Concorso omissivo dei sindaci - Configurabilità.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob, a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 26 January 2021, n. 1602.
Saturday 06 February 2021
Mutuo di scopo convenzionale e operazione di ripianamento a mezzo di nuovo debito.
Mutuo di scopo convenzionale – Operazione di ripianamento a mezzo di nuovo debito – Natura di contratto di mutuo – Esclusione.
L’attività di qualificazione dei negozi contrattuali rientra, tanto per quello che concerne l’individuazione della comune volontà quanto per la rilevanza qualificante degli elementi di fatto accertati dal giudice di merito, nell’ambito delle valutazioni consentite nel giudizio di legittimità.
La mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale. Perché si configuri la fattispecie del mutuo di scopo convenzionale occorre, infatti, che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione.
Nel caso di mutuo di scopo convenzionale, il punto del necessario rispetto della destinazione delle somme erogate all’effettivo conseguimento dello scopo prefissato è assicurato sul piano dello svolgimento del sinallagma funzionale del rapporto, con la conseguenza che all’inadempimento del mutuatario seguirà la risoluzione del relativo contratto.
L’operazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell’obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 25 January 2021, n. 1517.
Saturday 09 January 2021
Intermediazione finanziaria, IRS e proroga della giurisdizione in favore delle Corti inglesi.
Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Master Agreement ISDA – Clausola di proroga della giurisdizione in favore delle corti inglesi – Responsabilità precontrattuale – Sussiste la competenza del giudice italiano.
In tema di intermediazione finanziaria, quando la domanda formulata in via principale è fondata su un titolo precontrattuale per violazione degli obblighi informativi e dei doveri di correttezza e trasparenza, la clausola di proroga della giurisdizione in favore delle Corti inglesi contenuta nell’ISDA Master Agreement non si applica, essendo tale clausola riferibile solo alle controversie attinenti in senso stretto al contratto, tanto più se l’evento dannoso si è verificato in Italia, ai sensi dell’art. 5, n. 3, del Reg. CE n. 44/2001 perché la regola del locus commissi delicti trova applicazione anche in materia di responsabilità precontrattuale. (Marco Dalla Zanna) (riproduzione riservata)
(Conferma Appello di Milano, 13 novembre 2018, la quale, a sua volta, conferma Trib. Milano 13 settembre 2016)
Cassazione Sez. Un. Civili, 18 December 2020, n. 29107.
Saturday 09 January 2021
Nelle negoziazioni tra intermediari finanziari e operatori qualificati si applicano nondimeno gli artt. 21 e 23 del testo unico della finanza.
Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Obbligo di rispettare gli artt. 21 e 23 TUIF nelle negoziazioni con operatori qualificati – Onere alla prova – Grava in capo agli intermediari la prova di avere agito con specifica diligenza.
Nelle negoziazioni tra intermediari finanziari e operatori qualificati si applicano nondimeno gli artt. 21 e 23 del testo unico della finanza, con la conseguenza che la banca, a fronte della domanda attrice, ha il dovere di provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta (prova che, nel caso concreto, la banca non aveva fornito, in mancanza della produzione del sottostante contratto di finanziamento). (Marco Dalla Zanna) (riproduzione riservata)
(Conferma Appello di Milano, 13 novembre 2018, la quale, a sua volta, conferma Trib. Milano 13 settembre 2016)
Cassazione Sez. Un. Civili, 18 December 2020, n. 29107.
Thursday 11 February 2021
Segnalazione alla centrale rischi: presupposti rispetto alla nozione di insolvenza fallimentare.
Contratto di apertura di credito in conto corrente - Credito in “sofferenza” - Segnalazione alla Banca d’Italia - Condizioni - Insolvenza “minor” - Differenza tra attivo e passivo - Rilevanza.
In tema di rapporti bancari, la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia della posizione di "sofferenza" del cliente ha quale presupposto una nozione "levior" di insolvenza rispetto a quella propria della materia fallimentare, sicchè lo sbilanciamento tra l'attivo ed il passivo patrimoniale, pur non fornendo da solo la prova di detta insolvenza "minor" (potendo essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa), deve essere comunque attentamente valutato, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce uno dei tipici fatti esteriori rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni a norma dell'art. 5 l.fall.. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 15 December 2020, n. 28635.
Tuesday 01 December 2020
Pattuizione di interessi moratori oltre soglia, gratuità del contratto, nullità della clausola e obbligo di pagamento degli interessi corrispettivi.
Contratto di leasing – Usura – Interessi di mora maggiori del tasso soglia – Nullità della clausola – Espansione della sanzione agli interessi di altre specie – Insussistenza.
L’art. 1815 c.c., comma 2, prevede una nullità parziale che colpisce soltanto la clausola con la quale siano pattuiti interessi – corrispettivi o moratori – usurari. L’espressione "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" ha come chiave di lettura proprio la congiunzione "e" che unisce nullità della clausola e non debenza di interessi, dal che razionalmente si deduce che gli interessi non dovuti sono solo quelli previsti nella clausola nulla, senza espansione della sanzione ad interessi di altra specie di per sé sani perché non usurari.
La pattuizione di interessi con un saggio superiore al tasso soglia non costituisce, di per sé, reato, dal momento che coincide esclusivamente con l'elemento oggettivo della fattispecie criminosa. La clausola nulla ex art. 1815 c.c., comma 2, si pone su un piano diverso, a nulla rilevando l'esistenza o meno di un dolo sotteso alla formazione della volontà di stipulare detta clausola. Nell'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, non si è di fronte a un "usuraio" né ad una "vittima del reato", bensì, soltanto, ad una nullità per violazione di norma imperativa. (Marco Quagliaro) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 09 November 2020, n. 24992.
Friday 12 February 2021
Frazionamento del mutuo, atto unilaterale di rinuncia all'indivisibilità dell'ipoteca e rilevanza degli accordi.
Credito fondiario - Frazionamento del mutuo - Natura giuridica - Atto unilaterale di rinuncia all'indivisibilità dell'ipoteca - Rilevanza degli accordi - Esclusione - Condotta colposa della banca - Configurabilità - Presupposti.
Il frazionamento del mutuo fondiario costituisce una rinuncia all'indivisibilità dell'ipoteca e, dunque, è da qualificare alla stregua di atto unilaterale del creditore ipotecario, che non muta natura quand'anche a tale rinuncia sia stato fatto riferimento in eventuali accordi raggiunti dal concedente con il mutuatario o da quest'ultimo con i promissari acquirenti. Ne consegue che il rifiuto opposto dalla banca, in quanto esercizio di un diritto del creditore ipotecario, non potrà integrare di per sé una condotta omissiva colposa, salvo che la rinuncia alla indivisibilità dell'ipoteca abbia costituito oggetto di assunzione di specifica obbligazione avente fonte in un titolo negoziale, ovvero la legge preveda espressamente detta rinuncia quale corrispondente obbligo dell'attribuzione di un diritto al frazionamento posto in capo a specifici soggetti legittimati a richiederlo. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 06 November 2020, n. 24952.
Thursday 19 November 2020
Cassette di sicurezza: furto, connotazione funzionale del servizio e deferimento del giuramento suppletorio.
Cassette di sicurezza – Connotazione funzionale del servizio – Segretezza – Furto – Risarcimento danni – Deferimento del giuramento suppletorio.
Ai fini del deferimento del giuramento suppletorio di cui alla norma dell’art. 2736 cod. civ., va assegnata peculiare rilevanza, nell’ambito del giudizio proposto nei confronti della banca depositaria per il risarcimento dei danni subiti per effetto di furto del contenuto di una cassetta di sicurezza, alla circostanza che costituisce primaria connotazione funzionale del servizio imprenditoriale delle cassette di sicurezza l’assicurare al cliente una compiuta segretezza (nei confronti di ogni altro soggetto, banca predisponente il servizio compresa) circa i beni che, tempo per tempo, ritenga di immettere, ovvero ritirare, dalla materialità della cassetta che gli è stata assegnata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 05 November 2020, n. 24647.
Wednesday 25 November 2020
Cessione in blocco di rapporti giuridici ex art. 58 del D.lgs. 385/1993 T.U.B. e legittimazione della cessionaria.
Cessione in blocco di rapporti giuridici ex art. 58 del D.lgs. 385/1993 T.U.B. - Legittimazione attiva della cessionaria - Onere della prova della cessione dello specifico rapporto - Sussiste.
In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 05 November 2020, n. 24798.
Wednesday 16 December 2020
Il titolare del conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto.
Conto corrente bancario - Omessa richiesta di ottenere, "ante causam", documentazione ai sensi dell'art. 119 T.U.B. - Richiesta del cliente di esibizione degli estratti conto in corso di causa - Ammissibilità - Fondamento - Spettanza dello stesso diritto anche al fideiussore - Fondamento.
Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 30 October 2020, n. 24181.
Saturday 19 December 2020
Data certa anteriore al fallimento e opponibilità alla massa dei creditori dell'intero svolgimento del rapporto negoziale.
Credito fondato su contratto - Prova dell'anteriorità del negozio rispetto al fallimento - Opponibilità alla massa dell'intero rapporto - Sussistenza.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'accertamento della data certa anteriore al fallimento del contratto di apertura di conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 2704 c.c., consente di rendere opponibile alla massa dei creditori l'intero svolgimento del rapporto negoziale, anche nel periodo precedente al momento in cui viene a collocarsi detto accertamento. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 27 October 2020, n. 23490.
Friday 20 November 2020
Riconducibilità dei contratti derivati IRS alla normativa TUF relativa agli ordini di acquisto e attività bancarie ammesse al mutuo riconoscimento.
Intermediazione finanziaria - Contratti derivati - IRS - Ordini di acquisto - Attività bancarie ammesse al mutuo riconoscimento - Art. 23 comma 4 TUF - Interpretazione.
In ordine al problema dell’eventuale riconducibilità dei contratti derivati IRS alla normativa TUF relativa agli ordini di acquisto, va di necessità tenuto presente che l’attività in derivati rientra tra le attività bancarie «ammesse al mutuo riconoscimento» ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. f., n. 7, con la conseguenza che la norma dell’art. 23 comma 4 TUF va interpretata secondo canoni di ordine restrittivo; e pure dell’eventualità che l’intermediario si ponga, nel concreto della fattispecie, come parte diretta del contratto derivato della cui forma si discute. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 23 October 2020, n. 23290.
Friday 18 December 2020
Inadeguatezza dell'operazione: sottoscrizione della clausola, contestazione del cliente e onere della prova a carico dell'intermediario.
Intermediazione finanziaria - Obbligo ex art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998 - Clausola contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione - Sottoscrizione - Contestazioni dell’investitore - Onere della prova a carico dell’intermediario.
In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 22 October 2020, n. 23131.
Saturday 17 October 2020
Il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, perché manca l’elemento essenziale della destinazione della somma mutuata a determinate finalità.
Mutuo fondiario - Mutuo di scopo - Esclusione.
Il mutuo fondiario non configura, alla luce della disciplina di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, artt. 38 seg., un mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità.
Nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l’erogazione del finanziamento, tanto più in mancanza, specificamente per il mutuo di scopo convenzionale cui sia collegato il cd. contratto di ausilio, di alcune norma imperativa, dal contrasto con la quale possa derivarne una nullità sotto quest’ultimo profilo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. II, 29 September 2020, n. 20552.
Wednesday 11 November 2020
Cessione di rapporti giuridici in blocco: la notifica alle singole controparti può avvenire anche con la citazione o nel corso del giudizio.
Cessione di rapporti giuridici in blocco - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs n. 385 del 1993 - Sufficienza - Notificazione al debitore ceduto - Ammissibilità - Modalità - Incidenza sul trasferimento del credito - Esclusione.
L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 29 September 2020, n. 20495.
Saturday 03 October 2020
Usura e interessi di mora: le Sezioni Unite della Cassazione dettano le regole.
Usura – Interessi moratori – Applicazione della disciplina antiusura – Mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. – Applicazione decreti ministeriali – Mancanza – Confronto con il T.e.g.m. così come rilevato – Azione proposta in corso di rapporto – Consumatore – Distribuzione dell’onere della prova.
La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento.
Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies cod. civ..
L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 18 September 2020, n. 19597.
Tuesday 10 November 2020
Il dovere di agire informati degli amministratori delle società bancarie privi di delega.
Società bancarie - Consiglieri di amministrazione non esecutivi - Generale dovere di agire informati sulla gestione della società - Responsabilità - Contenuto - Fondamento.
L’obbligo degli amministratori di “agire in modo informato” ai sensi dell’art. 2381, ultimo comma c.c., pur quando non siano titolari di deleghe, si sostanzia tanto nell’obbligo di agire per prevenire o eliminare o attenuare le situazioni di criticità aziendale conosciute o conoscibili, quanto nell’obbligo di informarsi affinché la scelta di agire o non agire risulti fondata nella conoscenza della situazione aziendale.
L’obbligo degli amministratori di “agire in modo informato” ai sensi dell’art. 2381, ultimo comma c.c., pur quando non siano titolari di deleghe, è connotato da caratteristiche di particolare incisività per gli amministratori di società che esercitano l’attività bancaria in ragione della responsabilità di natura pubblicistica, di cui gli amministratori sono gravati nei confronti dell’Autorità di vigilanza. (Monica Pereno) (Stefania Lazzaro) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. II, 18 September 2020, n. 19556.
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