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Wednesday 24 February 2021
Contratti bancari, onere della prova e diritto di accesso alla documentazione.
Contratti bancari – Rapporto di conto corrente – Accertamento addebiti illegittimi – Onere della prova a carico del ricorrente – Obbligo di produzione integrale del contratto bancario e degli estratti conto – Sussistenza.
Il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell’applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell’addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Né può il correntista dolersi di non aver reperito la documentazione, atteso il disposto dell’art. 119, ultimo comma, T.U.B. (d. lgs. n. 385/1993) il quale prevede in particolare che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Il comma 4 dell’art. 119 T.U.B. riconosce al cliente un diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nell’esecuzione del rapporto, da interpretare, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Tribunale Forlì, 15 February 2021.
Thursday 25 February 2021
Nullità del contratto derivato per difetto di causa nonché per assenza di elementi idonei a consentire una razionale previsione e determinazione del rischio assunto.
Contratto derivati Purple Collar – Obblighi informativi – Alea – Rischi dell'operazione e misura degli stessi – Funzione di copertura – Nullità del contratto per difetto di causa e indeterminatezza dell’oggetto contrattuale – Nullità del derivato per mancata indicazione del fair value dell’operazione alla data della stipula e ai rischi sottesi alla stipula del contratto in relazione ai tassi forward – Condanna alla restituzione dell'indebito.
Lo schema contrattuale del contratto derivato ha il suo fulcro e la sua causa contrattuale astratta nella condivisione di un rischio tra i contraenti, che sono ab origine portatori di interessi contrapposti in ordine alla concretizzazione dello stesso.
La valutazione circa l'eventuale squilibrio dell'alea nello swap che nasce con dichiarata funzione di copertura deve essere effettuata in maniera più rigorosa, tenendo anche a mente il collegamento con l'operazione sottostante di finanziamento, l'interesse concreto del cliente al contenimento del rischio e la funzione dell'intermediario, sempre tenuto ex art. 21 TUF ad agire nell'interesse dell'investitore. Nell’ipotesi di valutazione negativadi tali elementi, i contratti derivati devono ritenersi privi del requisito della causa di cui all’art. 1325 c.c., inteso come idoneità dello stesso a soddisfare gli interessi in concreto perseguiti ed esplicitati nello stesso contratto da entrambe le parti.
In tema di meritevolezza degli interessi perseguiti con contratti atipici ex art. 1322 c.c., in particolare per i contratti c.d. “derivati”, l’art. 21 TUF e l’art. 26 Reg. Consob n. 11522/1998 hanno portata imperativa e inderogabile anche in applicazione dei principi della direttiva 93/22/CEE, prescrivendo che gli intermediari si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e dell’integrità del mercato.
L’indeterminatezza del contratto per mancata indicazione (i) del fair value dell’operazione alla data della stipula; (ii) dei rischi sottesi alla stipula del contratto, stante la mancanza di informazioni sui differenziali attesi in relazione al verificarsi dei tassi forward; (iii) delle potenziali perdite a cui si è esposta la Società nell’ipotesi di scenario peggiore si riflette sulla determinabilità dell'oggetto del contratto con conseguente nullità dello stesso.
In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo” Cass. S.U., 12/05/2020, n. 8770).
La Banca non solo deve indicare il Mark to Market dell’operazione, ma deve, altresì, specificare la relativa formula di calcolo e fornire un quadro informativo, dettagliato e puntuale, tale da rendere all’investitore chiaramente percepibile ogni rischio connesso al contratto. (Matteo Di Pumpo) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 08 February 2021.
Wednesday 17 February 2021
Responsabilità della banca e onere della prova del danno per interruzione della operatività della piattaforma virtuale di trading su criptovalute.
Trading criptovalute – Interruzione operatività piattaforma virtuale – Responsabilità banca – Richiesta risarcitoria – Onere della prova.
Il cliente correntista che, lamentando il ritardo con il quale la banca ha stornato un bonifico erroneamente accreditato sul proprio conto corrente dalla piattaforma virtuale ***Stamp attraverso la quale il cliente realizzava trading su criptovalute, formula una richiesta risarcitoria per perdita di chance e inadempimento contrattuale, anche per la perdita di tempo, fondata sul conseguente blocco dell’attività di trading per circa due mesi, è tenuto a fornire sia la prova, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, della realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta, sia quella della sussistenza di una lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, sempre che la lesione sia grave e il danno non sia futile. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
ABF Milano, 04 February 2021.
Saturday 20 February 2021
Prestito contro cessione del quinto e sentenza Lexitor.
Rapporti bancari - Estinzione anticipata del contratto di prestito contro cessione del quinto - Diritto del consumatore alla estinzione anticipata del contratto di prestito contro cessione del quinto.
Il giudice nazionale è tenuto a offrire una interpretazione conforme al diritto europeo dell’art. 125 sexies TUB e pertanto, nel caso di estinzione anticipata del contratto di prestito contro cessione del quinto, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi connessi alla erogazione del credito, ivi compresi quelli che non dipendono dalla durata del contratto, (cd. upfront), in proporzione alla vita residua del negozio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova, 02 February 2021.
Friday 12 February 2021
Gestione del debito pubblico mediante strumenti finanziari derivati: l’azione di responsabilità nei confronti dei dirigenti del MEF rientra nella giurisdizione contabile.
Debito pubblico - Gestione - Ricorso a contratti in strumenti finanziari derivati - Mala gestio dei dirigenti del Ministero del Tesoro - Azione di responsabilità per danno erariale - Giurisdizione contabile.
Ferma restando l’insindacabilità giurisdizionale delle scelte di gestione del debito pubblico da parte degli organi governativi a ciò preposti, mediante ricorso a contratti in strumenti finanziari derivati, rientra invece nella giurisdizione contabile, in quanto attinente al vaglio dei parametri di legittimità e non di mera opportunità o convenienza dell’agire amministrativo, l’azione di responsabilità per danno erariale con la quale si faccia valere, quale petitum sostanziale, la mala gestio alla quale i dirigenti del Ministero del Tesoro (oggi MEF) avrebbero dato corso, in concreto, nell’adozione di determinate modalità operative e nella pattuizione di specifiche condizioni negoziali relative a particolari contratti in tali strumenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 01 February 2021, n. 2157.
Wednesday 10 February 2021
Nullità parziale della fideiussione redatta secondo lo schema ABI.
Nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa c.d. antitrust – Eccezione riconvenzionale – Decadenza ex art. 1957 c.c. – Sussistenza.
In caso di conformità della fideiussione allo schema censurato dalla Banca d’Italia, deve essere dichiarata la nullità parziale delle singole clausole, con conseguente decadenza delle fideiussioni ex art. 1957 c.c. e liberazione dei garanti. (Nicola Maragna) (Pietro Stizzoli) (riproduzione riservata)
Tribunale Verona, 29 January 2021.
Saturday 13 February 2021
Conseguenze della nullità parziale della fideiussione redatta secondo lo schema ABI.
Nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa c.d. antitrust – Eccezione riconvenzionale – Decadenza ex art. 1957 c.c. – Sussistenza.
In caso di conformità della fideiussione allo schema censurato dalla Banca d’Italia, deve essere dichiarata la nullità parziale delle singole clausole, con conseguente decadenza delle fideiussioni ex art. 1957 c.c. e liberazione dei garanti. (Nicola Maragna) (Pietro Stizzoli) (riproduzione riservata)
Tribunale Verona, 29 January 2021.
Friday 19 February 2021
Intermediazione finanziaria: concorso omissivo dei sindaci e obbligo di denunzia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob.
Intermediazione finanziaria - Carenza delle procedure aziendali - Responsabilità del collegio sindacale - Fondamento - Obbligo di vigilanza - Contenuto - Obbligo di denunzia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob - Inadempimento - Conseguenze - Concorso omissivo dei sindaci - Configurabilità.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob, a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 26 January 2021, n. 1602.
Saturday 06 February 2021
Mutuo di scopo convenzionale e operazione di ripianamento a mezzo di nuovo debito.
Mutuo di scopo convenzionale – Operazione di ripianamento a mezzo di nuovo debito – Natura di contratto di mutuo – Esclusione.
L’attività di qualificazione dei negozi contrattuali rientra, tanto per quello che concerne l’individuazione della comune volontà quanto per la rilevanza qualificante degli elementi di fatto accertati dal giudice di merito, nell’ambito delle valutazioni consentite nel giudizio di legittimità.
La mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale. Perché si configuri la fattispecie del mutuo di scopo convenzionale occorre, infatti, che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione.
Nel caso di mutuo di scopo convenzionale, il punto del necessario rispetto della destinazione delle somme erogate all’effettivo conseguimento dello scopo prefissato è assicurato sul piano dello svolgimento del sinallagma funzionale del rapporto, con la conseguenza che all’inadempimento del mutuatario seguirà la risoluzione del relativo contratto.
L’operazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell’obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 25 January 2021, n. 1517.
Thursday 25 February 2021
La mancata pattuizione dei tassi ultralegali rende nulli anche i tassi applicati per ius variandi. In assenza di contratto di affidamento e di prova del suo limite, tutte le rimesse devono ritenersi ripristinatorie.
Mancata pattuizione dei tassi ultralegali e invalidità dello ius variandi - Necessità della di nuova pattuizione della nuova clausola anatocistica paritetica per i contratti di conto corrente sottoscritti prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Assenza di contratto di affidamento e di prova del suo limite e natura necessariamente ripristinatorie delle rimesse.
In caso di mancata pattuizione dei tassi ultralegali, non può sostenersi la legittimità di detti tassi in virtù delle variazioni contrattuali susseguitesi nel tempo, posto che una variazione legittima di un tasso di interesse presuppone la validità dell’originario tasso di interesse “previsto nei contratti di durata” oggetto della variazione; ed infatti, intanto un tasso di interesse originario può essere legittimamente ed unilateralmente variato in quanto quel tasso originario fosse valido e come tale produttivo di effetti tra le parti e ciò in virtù del principio generale, recepito dal nostro ordinamento, secondo cui “quod nullum est, nullum producit effectum” (cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4015 del 21/02/2007). Peraltro, per il generale principio normativo per il quale “il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente” (art. 1423 c.c.), giammai una variazione unilaterale di una originaria clausola nulla (quella in ipotesi priva di forma scritta) può sanare quella invalidità originaria, così come giammai l’esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti ne sana la nullità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8993 del 05/06/2003; Cass. N. 11156 del 1994).
Sotto altro profilo, in tutti i casi di nullità del tasso di interesse, la conoscenza successiva del saggio applicato (nella specie, attraverso l’invio degli estratti conto) non vale a sanare l’originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l’art. 1346 cod. civ. esige “a priori”, al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l’abbia portato a conoscenza dell’altra attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l’informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr. cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 2/10/2017; Cass. 1 febbraio 2002 n. 1287).
Nei contratti di conto corrente sottoscritti prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, la nuova clausola anatocistica rispettosa della paritetica periodicità di conteggio degli interessi creditori e debitori è efficace solo se espressamente pattuita per iscritto (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 23853 del 29 ottobre 2020, Pres. Genovese, Rel. Falabella).
In disparte la considerazione per cui l’eventuale nullità del contratto di affidamento ex art. 117 TUB per assenza di forma scritta è una nullità di protezione, a favore del correntista (che, dunque, per sua natura, non potrebbe essere né eccepita dalla banca né sollevata d’ufficio dal giudice né, infine, avere dei riverberi sfavorevoli per il correntista), qualora il correntista dia prove dell’esistenza del fido attraverso elementi presuntivi e prove indirette (quali la stabilità e non occasionalità dell’esposizione a debito pluriennale; l’assenza di solleciti da parte della banca al rientro dallo scoperto; report di Centrale Rischi, ecc.) è onere della banca – al fine di paralizzare la contro-eccezione del correntista all’eccezione di intervenuta prescrizione – dimostrare che gli affidamenti erano stati concessi sino a un determinato importo e che, pertanto, quando al di sopra di esso, le rimesse hanno assunto portata solutoria, con conseguente decorso, dalle stesse, del termine di prescrizione; in assenza di tale prova, tutte le rimesse in costanza del fido di fatto devono essere considerate ripristinatorie (conforme Tribunale Milano, sentenza n. 247 dell’11 gennaio 2017, Est. Ferrari). (Dario Nardone) (riproduzione riservata)
Tribunale Ascoli Piceno, 21 January 2021.
Thursday 28 January 2021
Anticipazioni su ricevute bancarie in conto corrente e concordato preventivo.
Anticipazioni su ricevute bancarie in conto corrente - Ammissione del correntista alla procedura di concordato preventivo - Successivo incasso della banca - Compensazione con altri crediti della banca verso il correntista - Legittimità - Condizioni e limiti.
In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni sono compiute in epoca antecedente all’ammissione del correntista alla procedura di concordato preventivo, è necessario accertare - qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo agisca per la restituzione dell’importo incassato dalla banca - se la convenzione relativa all’anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto): solo in tale ipotesi la banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse, con il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Reggio Emilia, 20 January 2021.
Friday 29 January 2021
Inammissibilità opposizione all'esecuzione per nullità della fideiussione sottesa a decreto ingiuntivo non opposto.
Esecuzione - Opposizione all’esecuzione – Contestazione titolo esecutivo per nullità fideiussione – Decreto ingiuntivo non opposto – Inammissibilità
Normativa italiana giudicato - Diritto comunitario - Compatibilità.
E’ inammissibile l’opposizione all’esecuzione fondata sulla nullità della fideiussione sottesa all’emissione del decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo dell’esecuzione quando il decreto è divenuto definitivo per mancata opposizione, in quanto il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stesso si fondono, ma anche l’inesistenza dei fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione al decreto ingiuntivo. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Non è contraria ai principi del diritto comunitario e non deve, pertanto, essere disapplicata la disciplina del codice di rito civile, come costantemente interpretata dal diritto vivente, secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni che si fondino su fatti anteriori alla formazione del titolo medesimo. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Tribunale Teramo, 19 January 2021.
Wednesday 10 February 2021
Fideiussione omnibus: l’azione in giudizio contro il debitore principale nel termine di sei mesi priva di rilevanza l’eccezione di nullità per violazione della legge L. n. 287 del 1990.
Norme bancarie uniformi – Fideiussione omnibus – Azione in giudizio contro il debitore principale nel termine di sei mesi – Concorrenza – Intese vietate – Nullità relativa.
La tesi della integrale nullità delle fideiussioni che riproducono le Norme Bancarie Uniformi, da qualificarsi come intese illecite ex L. 287/90, non appare fondata alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 24044/19 che espressamente la esclude.
Deve pertanto essere dichiarato provvisoriamente esecutivo, ex art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, anche in considerazione del fatto che la tempestiva azione svolta nei confronti del debitore principale esclude la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. (Marco Quagliaro) (riproduzione riservata)
Tribunale Udine, 19 January 2021.
Wednesday 27 January 2021
Determinatezza o determinabilità della clausola sulla commissione di massimo scoperto.
CMS – Condizioni minime di determinatezza e determinabilità; corrispettivo su accordato e commissione di istruttoria – Necessità di pattuizione; c/c mancata indicazione I.S.C. / T.a.e.g. – Fonte di responsabilità precontrattuale.
Ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la validità della clausola sulla commissione di massimo scoperto devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità e dunque devono essere previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, in quanto non si può ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell’effettivo contenuto giuridico della clausola e, del suo “peso” economico.
Devono ritenersi illegittime e dunque nulle le commissioni sostitutive della commissione di massimo scoperto, ovvero corrispettivo su accordato e commissione di istruttoria, laddove prive di pattuizione.
La mancata indicazione dell’I.S.C. / T.a.e.g. costituisce violazione di una regola di comportamento, dalla quale può quindi derivare una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale. (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)
Tribunale Siena, 18 January 2021.
Wednesday 27 January 2021
Le fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI 2003 possono essere annullate se il garante dà prova dell'applicazione uniforme dello schema.
Fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI 2003 – Nullità parziale – Necessità di prova dell’applicazione uniforme dello schema ABI.
Anche le fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI 2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, possono essere afflitte da nullità parziale in relazione alle clausole di “reviviscenza”, “sopravvenienza” e deroga all’art. 1957 c.c., proprie dello schema ABI.
Tuttavia il garante che eccepisce la nullità delle fideiussioni specifiche non può giovarsi dell’accertamento privilegiato del provvedimento antitrust, che ha avuto ad oggetto l’intesa riscontrata in materia di fideiussione omnibus: egli, invece, è gravato dall’onere di dare prova autonoma che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica da egli sottoscritta corrisponda ad una pratica uniforme frutto anch’essa, come per le fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)
Tribunale Prato, 16 January 2021.
Thursday 04 February 2021
Mutate condizioni finanziarie del cliente e precedenti profilature del rischio.
Contratto di gestione patrimoniale – Profilatura del rischio del cliente superata dalle sue mutate condizioni finanziarie – Obbligo dell’intermediario di informare il cliente dell’inadeguatezza sopravvenuta – Obbligo di suggerire una linea di gestione più conservativa – Sussistenza.
Le mutate condizioni finanziarie dei clienti, se note all’intermediario, rendono superate e quindi non utilizzabili le precedenti profilature del rischio ai fini della valutazione dell’adeguatezza della gestione patrimoniale.
E’ inadempiente l’intermediario che omette di informare il cliente della sopravvenuta inadeguatezza della linea di gestione patrimoniale e di suggerire una linea di gestione più conservativa. (Lorenzo Del Giudice) (riproduzione riservata)
Appello Milano, 14 January 2021.
Tuesday 23 February 2021
Sulla improcedibilità delle azioni di accertamento negativo nei confronti della banca in LCA.
Art. 83, d.lgs. n. 385/1993 (TUB): ammissibilità delle azioni di accertamento negativo – Operazioni bancarie c.d. baciate – Applicabilità dell’art. 2358 cc alle società cooperative – Violazione del divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni – Esclusione della nullità – Inefficacia per violazione dei limiti legali al potere di rappresentanza degli amministratori.
Le azioni di accertamento dirette soltanto a paralizzare la pretesa creditoria della banca in liquidazione coatta amministrativa non sono improcedibili ai sensi dell’art. 83, d.lgs. n. 385/1993 (TUB), dovendosi rispettare i valori costituzionali (art. 24 Cost.) inerenti al requisito della fungibilità dei mezzi di tutela. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Treviso, 13 January 2021.
Tuesday 23 February 2021
La violazione del divieto di assistenza finanziaria per mancanza della preventiva autorizzazione assembleare non integra una fattispecie di nullità.
Art. 83, d.lgs. n. 385/1993 (TUB): ammissibilità delle azioni di accertamento negativo – Operazioni bancarie c.d. baciate – Applicabilità dell’art. 2358 cc alle società cooperative – Violazione del divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni – Esclusione della nullità – Inefficacia per violazione dei limiti legali al potere di rappresentanza degli amministratori.
La disciplina relativa all’assistenza finanziaria funzionale all’acquisto di azioni (art. 2358 cc) è applicabile anche alle società cooperative, perché la sua ratio impone un giudizio positivo in merito alla compatibilità ex art. 2519, comma 1, cc.
Nel quadro delle operazioni bancarie c.d. baciate, la violazione del divieto di assistenza finanziaria per mancanza della preventiva autorizzazione assembleare non integra una fattispecie di nullità, ma di inefficacia per violazione di un limite legale al potere rappresentativo degli amministratori; infatti l’art. 2358 cc non vieta l’assistenza finanziaria in sé – come accadeva nella versione precedente il d.lgs. n. 142/2008 – ma la sottopone a determinate condizioni, la prima delle quali è l’autorizzazione assembleare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Treviso, 13 January 2021.
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