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Diritto Tributario
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Tuesday 29 December 2020
Ripetibilità dell'addizionale sulle accise applicate sulla fornitura dell’energia elettrica.
Azione di ripetizione della addizionale sulla accisa applicata ai corrispettivi per la fornitura di energia elettrica ex art. 6 comma 2 D.L. 511/1988 - Giurisdizione dell’AGO nei rapporti tra cliente finale e fornitore - Sussistenza
Legittimità della predetta addizionale - Assenza di una finalità specifica - Violazione del diritto eurounitario - Sussistenza
Azione di ripetizione dal fornitore alla Amministrazione finanziaria - Giurisdizione del Giudice Tributario - Sussistenza
Necessità per il fornitore di ottenere una sentenza sfavorevole contro il consumatore finale per ottenere il rimborso ex art. 14 TUA in relazione all’art 56 TUA dall’Amministrazione - Sussistenza.
Quando il cliente finale agisca in ripetizione contro il proprio fornitore per ottenere la restituzione della addizionale sulla accisa applicata alla fornitura della corrente elettrica sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Come statuito dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione è illegittima l'addizionale prevista dall'art. 6 comma 2 della L. 511/1988 in assenza di una finalità specifica di tale addizionale e che si risolva quindi in una imposta destinata ad alimentare la fiscalità generale indistinta.
Diversamente dalla domanda rivolta dal cliente al fornitore, la domanda di rimborso rivolta dal fornitore all'Amministrazione finanziaria finalizzata ad essere rimborsato di quanto restituito al cliente a seguito di soccombenza appartiene alla cognizione del giudice tributario.
Al fine di ottenere il rimborso di quanto restituito al cliente finale, il fornitore, prima di poter richiedere il rimborso ai sensi dell'art. 14 TUA in relazione all'art. 56 TUA all'Amministrazione finanziaria, deve previamente risultare soccombente nel giudizio azionato dal cliente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova, 16 December 2020.
Wednesday 23 December 2020
Parametri dimensionali e ricavi lordi: la voce A5 del conto economico non va computata.
Dichiarazione di fallimento - Parametri dimensionali - Ricavi lordi - Direttiva 35/2013/UE - Voce A5.
Ai fini della dichiarazione di fallimento, il parametro dimensionale dei ricavi lordi deve essere individuato facendo riferimento alla voce n. 1 (“ricavi delle vendite e prestazioni”), non più alla voce n. 5 (“altri ricavi e proventi”) dello schema di conto economico previsto dall’art. 2425 lett. A) c.c.; dopo la riforma di cui al D.lgs. 139/2015, volta al recepimento della Direttiva 35/2013/UE, nella voce A5 vengono, infatti, inserite tutte le sopravvenienze che non costituiscono ricavi pertinenti alla gestione ordinaria dell’impresa.
[Nel caso di specie, nella voce A5 del bilancio dell’anno 2017 erano esposte solo sistemazioni contabili errate.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Appello Milano, 10 December 2020.
Thursday 26 November 2020
Contestazione della maturazione del termine prescrizionale quinquennale successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito.
Cumulabilità dell’azione di cui all’art. 24 D.L.vo 46/1999 e art. 615 CPC – Qualifica dell’azione di opposizione all’esecuzione successiva alla maturazione del termine di prescrizione quinquennale da parte del Giudice del merito – Prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali – Sussistenza.
La domanda formulata dal ricorrente con cui viene contestata la maturazione del termine prescrizionale quinquennale successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione pienamente ammissibile non essendo soggetta ad alcun termine decadenziale.
La definitività delle cartelle non opposte nei termini, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito contributivo senza determinare la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10 della L. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., in quanto la cartella esattoriale, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cfr. Cass. SS.UU. 23397/2016). (Diego Cuccù) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 20 November 2020, n. 26507.
Thursday 03 December 2020
Amministrazione straordinaria e IVA: si applica il 74-bis e l’AE, per ottenere l’accertamento dei propri crediti, deve insinuarsi al passivo.
Amministrazione straordinaria ex D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 – IVA – Applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-bis – Obbligo di insinuazione al passivo per l’accertamento dei crediti dell’AE – Sussistenza.
In tema di iva, la concorsualità della procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dal D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, conv., con modificazioni, con L. 18 febbraio 2004, n. 39, in riferimento ai principi di universalità oggettiva e di universalità soggettiva che la contrassegnano, comporta l'applicabilità, perchè compatibile, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-bis e l'Agenzia, in relazione ai crediti che vanti, anche a titolo di sanzioni derivanti dalla violazione di leggi tributarie commessa in data antecedente alla procedura, deve insinuarsi al passivo della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 16 November 2020, n. 25897.
Wednesday 23 December 2020
L'apertura di un concordato preventivo non è ostativa all'accertamento del credito tributario.
Apertura di concordato preventivo - Rilevanza rispetto all’accertamento tributario mediante iscrizione a ruolo, all’emissione di cartella e alla irrogazione di sanzioni e accessori maturati fino all’apertura della procedura concorsuale - Esclusione - Rilevanza come causa di forza maggiore - Insussistenza.
L'apertura di un concordato preventivo non è ostativa all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né alla irrogazione delle sanzioni e degli accessori, ove i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le sanzioni siano stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale che nemmeno può essere invocata quale ipotesi di forza maggiore estintiva dell'obbligazione. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 06 November 2020, n. 24880.
Wednesday 30 December 2020
Notifica della cartella di pagamento successiva alla chiusura del fallimento.
Ammissione del credito impositivo al passivo fallimentare - Notifica della cartella successivamente alla chiusura del fallimento - Decadenza della Agenzia - Esclusione - Fondamento.
In tema di riscossione delle imposte, a seguito della dichiarazione di fallimento del contribuente, ove il credito impositivo sia stato ammesso al passivo, la notifica della cartella di pagamento effettuata successivamente alla chiusura del fallimento non determina la decadenza dell'Amministrazione finanziaria in quanto il termine, finché pende il fallimento, non inizia a decorrere, non potendo essere notificata al socio fallito la cartella prodromica all'esecuzione individuale. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 27 October 2020, n. 23513.
Tuesday 27 October 2020
Concordato preventivo e transazione fiscale ante novella dell’art. 182-ter l.f.: il principio dell'indisponibilità della pretesa erariale è privo di 'copertura' costituzionale.
Concordato preventivo - Transazione fiscale - Art. 182-ter l.f. ante novella di cui all'art. 1, comma 81, della l. n. 232 del 2016 - Obbligatorietà esclusione - Principio di indisponibilità della pretesa tributaria - Infondatezza.
In tema di concordato preventivo, la c.d. "transazione fiscale" di cui all'art. 182-ter l.fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e successivamente modificato, ma non ancora novellato dall'art. 1, comma 81, della I. n. 232 del 2016, che ha segnato l'obbligatorietà del procedimento ivi descritto in funzione della riduzione dei crediti tributari, si configura come istituto meramente facoltativo e accessorio, essendo rimessa al debitore la facoltà di ricorrervi e rimanendo per questi ferma la possibilità di prospettare la falcidia o la dilazione del pagamento di tutte le proprie passività fiscali, o anche solo di una parte di esse, direttamente nella proposta di concordato.
Il principio dell'indisponibilità della pretesa erariale, da cui taluna giurisprudenza di merito fa derivare l'obbligatorietà della transazione fiscale, è privo di "copertura" costituzionale, sicché, assumendo rilievo nella misura in cui la legge non vi deroghi, non può trovare applicazione in ambito concorsuale.
Nella materia concordataria, la deviazione alla regola dell'indisponibilità va identificata nel primo comma dell'art. 184 l.fall., che stabilisce che, una volta omologato, il concordato spiega effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori, senza che sia dato ravvisare alcuna esenzione in favore del Fisco, nonché nel secondo comma dell'art. 160, che prevede la possibilità del pagamento in percentuale dei creditori privilegiati - fra i quali rientra anche l'Erario- a condizione di non sovvertire l'ordine delle cause legittime di prelazione: come si evince dalle citate disposizioni, oltre che dallo stesso articolo 182-ter, il legislatore non ha previsto un trattamento preferenziale ed esente dalla regola della par condicio per i crediti tributari, unico limite invalicabile essendo il rispetto del grado di privilegio che ad essi compete, ovvero il rispetto del principio di omogeneità di posizione giuridica altre categorie di creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 19 October 2020, n. 22456.
Friday 13 November 2020
Nella controversia relativa all’accertamento dei redditi societari sono litisconsorti necessari i soci ai quali è imputato il reddito di partecipazione.
Giudizio relativo al reddito societario - Litisconsorzio necessario dei soci cui è imputato il reddito di partecipazione ex art. 5 DPR n. 917/1986 - Sussistenza
Giudizio relativo al reddito da partecipazione - Giudicato nel giudizio relativo ai redditi societari - Rapporti - Autorità del giudicato - Sussistenza.
Nella controversia relativa all’accertamento dei redditi societari, sono litisconsorti necessari i soci ai quali è imputato il reddito di partecipazione ex art. 5 DPR n. 917/1986.
Il giudicato formatosi relativamente ai redditi societari, copre il vizio di nullità per mancata integrazione del contraddittorio verificatosi in quel giudizio e manifesta la sua efficacia, in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, nei confronti del contenzioso relativo al reddito di partecipazione dei soci, se essi non hanno svolto eccezioni personali diverse da quelle proposte dalla società. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Commissione tributaria regionale Bologna, 16 October 2020.
Friday 11 December 2020
Servizio di assistenza fiscale, perdita di agevolazioni fiscali da parte del contribuente e responsabilità contrattuale del CAF.
Servizio di assistenza fiscale – Detrazioni di imposta – Rilascio visto di conformità ‘leggero’ – Verifica solo formale – Esclusione
Detrazioni per lavori di risparmio energetico – Predisposizione comunicazione ENEA – Obbligo del CAF – Esclusione – Omesso riscontro documentazione mancante – Violazione art. 1706 c.c.
Responsabile dell’Assistenza Fiscale (R.A.F.) – Obbligo di preventiva visione dei documenti consegnati dal contribuente – Durata – Solo prima annualità di imposta – Esclusione
Completezza documenti – Omesso controllo – Danno da perdita delle agevolazioni fiscali Tipologia – Nesso causale – Verifica controfattuale.
L’intermediario abilitato a rilasciare il visto di conformità (CAF), è tenuto non solo ad una mera verifica formale della corrispondenza dei dati alle risultanze della documentazione presentata dal contribuente/cliente, ma specificamente a controllare l’esistenza stessa dei documenti richiesti dalla normativa tributaria per fruire di oneri deducibili e detrazioni di imposta.
In materia di detrazioni per lavori finalizzati al risparmio energetico (c.d. eco bonus) non è compito del CAF predisporre la comunicazione all’ENEA; ma ciò non toglie che il soggetto incaricato di svolgere il servizio di assistenza fiscale, quale professionista diligente, debba controllare ed eventualmente riscontrare ex art. 1706 c.c. l’incompletezza della documentazione necessaria per apporre il visto di conformità, consentendo al contribuente di avere contezza di tale mancanza ed ovviarvi, anziché fare affidamento sulla certificazione di conformità impropriamente rilasciata.
Il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (R.A.F.) è competente a verificare la conformità del contenuto della dichiarazione dei redditi alla documentazione consegnata dal contribuente e ciò presuppone necessariamente che di tale documentazione il professionista abbia preso visione, non solo nella prima annualità di imposta in cui le somme vengono inserite nella dichiarazione dei redditi ‘vistata’ (mod. 730); ma anche in quelle successive.
In caso di omessa verifica da parte del CAF dell’esistenza di documenti necessari a fruire di detrazioni di imposta, il contribuente deve essere risarcito per il beneficio perduto; le sanzioni e gli interessi corrisposti all’erario e per le spese affrontate (parcella del secondo professionista) per sanare le irregolarità, qualora dimostri, attraverso la verifica controfattuale, che in caso di diligente adempimento del convenuto, egli avrebbe potuto (più probabile che non) accedere alla detrazione fiscale. (Corrado Pinna) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 05 October 2020.
Thursday 01 October 2020
Concordato preventivo: con l’emissione delle note di variazione IVA si crea un disallineamento tra la posizione del committente e quella dei prestatori.
Concordato preventivo - IVA - Omologazione - Note di variazione - Conseguenze.
Quando a seguito dell’omologa del concordato prevenivo si abbia ragionevole certezza del mancato integrale pagamento del credito da rivalsa IVA, il committente in concordato non può che portare a credito l’IVA conseguente all'esercizio della detrazione nei limiti di quanto assolto in sede di rivalsa sulle fatture di acquisto ricevute, in conformità di quanto risulti dalla proposta concordataria omologata e non secondo quanto indicato nelle fatture ricevute dai prestatori.
Se così non fosse, la procedura concorsuale otterrebbe dall'Erario (per effetto dell'esercizio della detrazione a fondamento della domanda di rimborso del credito IVA) più di quanto l'Erario riceverebbe dall'operazione imponibile, come riconosciuto in obiter dictum dalla stessa giurisprudenza della Corte, secondo la quale: «indubbiamente il sistema di contabilizzazione dell'IVA può creare un vantaggio per il fallimento, il quale può detrarre l'IVA, ed una situazione pregiudizievole per il prestatore di servizio il quale, fatturando l'IVA, può non ricevere contestualmente il relativo importo che per intanto è tenuto ad anticipare»
L'arricchimento della procedura concorsuale è reso evidente dal fatto che il committente insolvente, da un lato, non soddisferebbe integralmente l’IVA in rivalsa (se non nella misura indicata nella proposta o in quella consentita dal riparto), e, dall'altro, porterebbe integralmente in detrazione l'importo dell'IVA indicato in fattura (benché non assolta). Il credito IVA rimborsato dall'Erario verrebbe, poi, distribuito ulteriormente tra i creditori concorsuali in un riparto successivo (tra i quali potrebbe non esserci l'Erario), in costanza del rischio per l'Ufficio di trovarsi esposto al riconoscimento ex post nei confronti degli emittenti di un pari credito di imposta in caso di emissione delle note di rettifica, nonostante sin dall'omologa della proposta concordataria la detrazione sia da rettificare a termini della stessa.
Deve, pertanto, ritenersi che non possa farsi applicazione «bruta» del sistema di regolazione contabile mediante mera detrazione dell'imposta sulle fatture ricevute di cui all'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, ciò indipendentemente dal rischio che le note di rettifica di cui all'art. 26, comma 2, d.P.R. cit. possano essere emesse dagli emittenti parzialmente o totalmente insoddisfatti, in quanto è l'omologa della proposta concordataria che comporta la perdita, ovvero la rimodulazione dell'esercizio della detrazione in conformità della proposta medesima.
Si osserva come la questione dell'emissione o meno delle note di variazione da parte del prestatore è, ai fini dell'esercizio della detrazione, irrilevante per il committente. Per il committente che intenda esercitare la detrazione rileva solo la certezza della definitiva irrecuperabilità del credito da rivalsa IVA, certezza fornita dalla definitività del decreto di omologa. Diversamente, l'emissione della nota di variazione (e la successiva registrazione da parte del committente) inerisce alla sola posizione del prestatore, al fine della modifica della propria base imponibile quale effetto della definitiva non recuperabilità del proprio credito di rivalsa. Il ricorrente non ha, pertanto, interesse a verificare se e in che misura il prestatore avrebbe perso il diritto alla emissione delle note di variazione (rettifica) in riduzione dell'imposta versata, in quanto la detrazione va esercitata nei termini indicati nella proposta omologata.
Altrettanto irrilevante è la focalizzazione del momento in cui il credito da rivalsa IVA del prestatore si sarebbe definitivamente consolidato, ossia se tale momento coincida (o meno) con l'approvazione da parte del giudice delegato (in sostituzione del comitato dei creditori) dell'atto di straordinaria amministrazione (incidente come tale sulla proposta omologata), consistente nell'approvazione della transazione tra la procedura e i professionisti prestatori. Nel concordato preventivo non vi è cristallizzazione della massa passiva; sicché, in caso di contestazione del debito concordatario, occorre ai fini della collocazione nel progetto di ripartizione un accertamento giudiziale, ovvero un atto negoziale (negozio di accertamento o transazione).
Tali eventi incidono sull'entità del debito complessivo e, solo indirettamente, sull'entità del debito IVA del committente. Se l'atto negoziale consente, in caso di riduzione del debito della procedura (anche per IVA) un risparmio sugli impieghi rispetto alle fonti, esso va a incidere (positivamente) in punto di fatto sulle possibilità di soddisfare i creditori secondo la proposta concordataria. In quanto tale, l'atto negoziale transattivo non si distingue da un qualunque atto esecutivo del concordato, ma non modifica (se non in punto di mero fatto) la percentuale di soddisfacimento indicata nella proposta definitivamente omologata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 11 September 2020, n. 18837.
Thursday 29 October 2020
Effetti della transazione fiscale ex art. 182-ter l.f..
Transazione fiscale ex art. 182-ter l.f. - Effetti - Cessazione della materia del contendere - Conseguenze - Potere impositivo rispetto alle somme oggetto di accordo - Limiti - Fondamento.
Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 182-ter, comma 5, l.f. comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d'ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, non vertendosi in una delle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c. L'intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludere che l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente poiché, anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, l'esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasi pregiudizio per l'erario. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 06 August 2020, n. 16755.
Friday 31 July 2020
Notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata: presunzione di conoscenza e onere della prova.
Notifica cartella di pagamento – Atto spedito in busta raccomandata – Contestazione del contenuto – Onere probatorio del destinatario – Sussistenza – Fondamento.
In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Reggio Emilia, 15 July 2020.
Tuesday 28 July 2020
Concordato preventivo e compensazione tra crediti tributari.
Concordato preventivo - Richiesta di rimborso di credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale - Opponibilità in compensazione, da parte dell’Ufficio, di crediti sorti successivamente all’apertura della procedura - Ammissibilità - Inopponibilità in compensazione di crediti formatisi antecedentemente - Fondamento.
In materia di concordato preventivo, ove l'imprenditore concordante o i suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, mentre - al contrario - non può opporre in compensazione crediti formatisi in epoca precedente l'apertura della procedura, stante il principio richiamato dagli artt. 56 e 169 l. fall., applicabile anche ai crediti erariali. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 02 July 2020, n. 13467.
Saturday 20 June 2020
Il notaio rogante è legittimato ad impugnare l’avviso di liquidazione emanato nei suoi confronti quale responsabile d’imposta.
Notaio – Pagamento imposta – Legittimazione ad impugnare la pretesa tributaria – Condizioni
Clausola penale – Natura accessoria e non autonoma rispetto al contratto principale – Non autonoma tassabilità.
Il notaio rogante è legittimato ad impugnare l’avviso di liquidazione emanato nei suoi confronti quale responsabile d’imposta, proprio perché in tal caso la pretesa tributaria è stata avanzata direttamente nei confronti del notaio.
La clausola penale apposta ex art. 1382 c.c. ad un contratto di affitto di azienda, sotto il profilo tributario deve considerarsi rientrante nell’alveo dell’articolo 21 comma 2 D.P.R. n. 131/1986, con la conseguenza della sua non autonoma tassabilità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Commissione tributaria regionale Bologna, 05 June 2020.
Friday 05 June 2020
Non integra elusione fiscale il perseguimento di risparmio d'imposta unitamente ad un reale obiettivo economico.
Tributi - Risparmio d'imposta - Perseguimento di risparmio d'imposta unitamente ad un reale obiettivo economico - Abuso del diritto - Esclusione.
In ambito tributario, non assurge ad elusione fiscale, non integrando la fattispecie dell'abuso del diritto, bensì costituisce legittimo risparmio d'imposta quello che origina dalla scelta del contribuente, tra più operazioni volte ad assicurargli una finalità economica, di quella che gli garantisca il trattamento fiscalmente meno oneroso, purché questo non culmini in un risparmio d'imposta illecito.
Non può, infatti, impingere in una norma generale di antielusione un comportamento attraverso il quale il soggetto passivo d'imposta abbia pianificato e ottimizzato la sua attività aziendale perseguendo un risparmio d'imposta unitamente ad un reale obiettivo economico.
[Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che dagli elementi esposti dalla contribuente era dato evincere: a) che le operazioni contestate non hanno avuto il risultato di procurare un vantaggio fiscale contrario all'obiettivo perseguito dall'ordinamento; b) che dall'insieme di elementi oggettivi risulta che lo scopo delle operazioni controverse non era essenzialmente l'ottenimento di un vantaggio fiscale, ma il rifinanziamento della società cessionaria delle partecipazioni.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 28 May 2020, n. 10121.
Tuesday 30 June 2020
Il cd. maxiperiodo concorsuale non si applica estensivamente al concordato preventivo.
Concordato preventivo - Reddito di impresa - Tassazione - Disciplina ex art. 183, comma 1, T.U.I.R. nuovo testo - Procedura di concordato preventivo - Applicazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Eccedenze d'imposta da ritenute - Scomputabilità.
In tema di reddito d'impresa, l'art. 183, comma 1, T.U.I.R., il quale assoggetta a tassazione i redditi del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa nel cd. maxiperiodo concorsuale compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura concorsuale, non si applica estensivamente al concordato preventivo, durante la quale l'imprenditore insolvente - che non perde la proprietà dei beni (cd. spossessamento attenuato) - continua ad assolvere gli obblighi tributari secondo le regole ordinarie, come qualunque contribuente "in bonis"; ne consegue la scomputabilità delle ritenute in acconto operate ex art. 26, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 in ciascun periodo di imposta nel quale i redditi si sono prodotti. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 28 May 2020, n. 10108.
Tuesday 02 June 2020
L'accomandante risponde delle obbligazioni tributarie nei limiti della quota conferita.
Società in accomandita semplice - Soci accomandanti - Responsabilità per le obbligazioni sociali - Limite della quota conferita - Applicazione alle obbligazioni tributarie.
In tema di società in accomandita semplice, la norma giuscivilistica contemplata dall’art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita, vale anche per le obbligazioni di natura tributaria, e, segnatamente, per quelle relative all'IVA e all’Irap dovute dalla società medesima. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 22 May 2020, n. 9429.
Friday 29 May 2020
La tassazione del rimborso al dipendente delle spese di trasferta.
Rimborso spese trasferta ex art. 51, comma 5, t.u.i.r. - Modalità - Rimborso analitico e forfetario - Conseguenze.
In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfetario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 06 May 2020, n. 8489.
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