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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 21/01/2018 Scarica PDF

Il contributo unificato nel processo penale

Gaetano Walter Caglioti, Dirigente Ministero della Giustizia


Sommario: 1) Premessa - 2) Azione civile e contributo unificato - 3) Determinazione e momento del pagamento del contributo unificato nel processo penale - 4) Criticità nella determinazione del pagamento del contributo unificato - 5) Contributo unificato: criticità nel processo penale di appello - 6) Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato

 

 

 

N.B.= il Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, Testo Unico spese di Giustizia, per comodità espositiva sarà indicato con TUSG

 

 

1) Premessa

Dalla lettura dell'articolo 9 TUSG il contributo unificato di iscrizione della causa a ruolo è dovuto nel "processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario..."

È chiaro, quindi, che la fonte normativa del contributo unificato nel processo penale non è rinvenibile nel sopra richiamato articolo 9 ma, dal combinato, disposto di cui agli articoli 11 e 12 del TUSG.

Ai sensi del richiamato articolo 11 "…il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno"

Per l'articolo 12 - Azione civile nel processo penale:

1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.

2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia nel commento ai richiamati articoli "…il contributo è dovuto, ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti (condanna alle spese della parte diversa da quella ammessa e dall'amministrazione) e a tal fine la voce è prenotata a debito. L'importo del contributo si calcola in base al valore dell'importo liquidato"

Nel processo penale il contributo unificato è, quindi, strettamente correlato all'esercizio dell'azione civile e nulla ha a che vedere con il pagamento delle spese processuali proprie della giurisdizione penale.

Per il processo penale, infatti, le spese anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 5 TUSG sono invece espressamente previste dall'articolo 205 TUSG [spese quest'ultime quantificate, da ultimo, dal Decreto Ministeriale n. 214 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198]

Riteniamo superfluo, frutto di disattenzione del Legislatore, il richiamo, tra gli effetti dell'ammissione di parte civile al patrocinio a spese dello Stato, della prenotazione a debito del contributo unificato [cfr=punto 1 lettera a) art. 108 DPR 30 maggio 2002 n. 115].

Infatti l'istituto in oggetto si prenota a debito, ex articoli 11 e 12 richiamati, a prescindere dall'ammissione o meno di parte civile al patrocinio a spese dello Stato e, non è dovuto dalla stessa, in caso di rigetto della domanda risarcitoria essendo il contributo dovuto solo nei casi in cui il magistrato determina il quantum dovuto per il risarcimento [cfr= art. 12 punto 2 DPR 30 maggio 2002 n.115).

 

2) Azione civile e contributo unificato

Come precisa la direttiva ministeriale del 26 febbraio 2002 [cfr= Circolare Ministero Giustizia del 26 febbraio 2002 n.1] "…la costituzione di parte civile (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale dal primo comma del medesimo articolo) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

Laddove, invece, la parte civile chieda anche la condanna del responsabile al pagamento di una somma, il contributo sarà dovuto - nel solo caso di accoglimento della domanda - in base al valore dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna. Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza".

Concetto ribadito con direttiva ministeriale del 13 maggio 2002 [cfr= Circolare Ministero Giustizia del 13/5/2002 n.3] ai sensi della quale "…la norma prevede che il contributo non sia dovuto nell'ipotesi in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile chieda anche la condanna al pagamento di una somma di denaro, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base all'importo del valore liquidato in sentenza ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno."

Con la ministeriale del 19 novembre 2008 [cfr= circolare Ministero Giustizia DAG.19/11/2008.0152465.U]" si evidenziano le peculiarità della normativa relativa alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato e alla riscossione di tale credito nel processo penale, in base alla specifica disposizione prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 11 e 12 del Testo unico delle spese di giustizia.

Tali disposizioni infatti prevedono, all'articolo 11 del citato testo unico delle spese di giustizia, il diritto della parte civile, la quale dovrebbe essere tenuta all'anticipazione della spesa, a non effettuare alcun pagamento in quanto l'importo è prenotato a debito".

Precisando, la direttiva in oggetto, che: "tale prenotazione ha lo scopo di" annotazione a futura memoria" come disciplinato dall'art. 3 del citato Testo unico lett. s), finalizzata al successivo recupero nei confronti della parte condannata al risarcimento del danno".

Evidenziandone inoltre la differenziazione di disciplina dell'istituto in oggetto tra il processo civile, amministrativo e tributario con quello penale: "l'art. 12 del medesimo testo unico prevede inoltre che la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato, avvenga non in ragione della domanda, come nel processo civile, ma in base a quanto disposto in sentenza".

Concludendo"...dalla architettura normativa sopra delineata consegue che la quantificazione della spesa è determinata, in via amministrativa, dall'ufficio giudiziario e non dalla parte come avviene nel processo civile.".

 

3) Determinazione e momento del pagamento del contributo unificato nel processo penale

Orbene, da quanto sopra, appare chiaro che per la determinazione e, successivo, pagamento del contributo unificato nel processo penale (cfr articoli 11 e 12 TUSG) non valgono le regole del processo civile:

1) non è dovuto nessun contributo unificato in caso di condanna generica;

2) non paga chi avanza la richiesta risarcitoria ma chi è condannato al risarcimento;

3) non si paga al momento della domanda ma alla definizione del giudizio;

4) il contributo unificato viene, previa quantificazione dell'importo da parte della cancelleria, prenotato a debito e recuperato nei confronti dell'imputato non ammesso al patrocinio a spese dello Stato [cfr = art. 110 comma 3 TUSG].

Ai sensi della direttiva ministeriale del 3 marzo 2010 [cfr= Circolare Ministero Giustizia DAG.03/03/2010.0032236.U]:"in risposta alla nota del 22 luglio 2009 con la quale sono stati formulati alcuni quesiti relativi alla riforma del Testo unico delle spese di giustizia, introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, si rappresenta quanto segue.

La legge in parola non ha modificato i criteri di quantificazione degli importi dovuti per il contributo unificato.

In tema di contributo unificato sono infatti rimasti immutati gli articoli 11 e 12 del Testo Unico delle spese di giustizia".

 

4) Criticità nella determinazione del pagamento del contributo unificato

La richiamata direttiva ministeriale del 3 marzo 2010 nel precisare che la riforma operata all'articolo 205 testo unico spese di giustizia [cfr = decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115] dall'articolo 67 legge 18 giugno 2009 n. 69"non ha modificato i criteri di quantificazione degli importi dovuti per il contributo unificato." ha evidenziato come la modifica normativa abbia invece eliminato il vincolo di solidarietà per il pagamento delle spese per quota:" il recupero di tali spese dovrà essere effettuato nei confronti delle parti condannate al risarcimento del danno, non più con vincolo di solidarietà, bensì, ai sensi dell'articolo 205 del citalo Testo Unico, da ciascun condannato al risarcimento del danno alla parte civile, per quota, in parti uguali, come precisato da questa Direzione Generale nelle istruzioni diramate con nota del 14 luglio 2009 protocollo n. 92331."

Il pagamento in quota pone altro il problema riguardo alla ripartizione tra gli imputati delle quote di pagamento.

Uguali per tutti o quote differenti in relazione a quanto dovuto da ciascuno?

Ai sensi del punto 2-quinquies dell'articolo 205 TUSG "Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà."

In attesa di determinazioni ministeriali la soluzione potrebbe venire dalla giurisprudenza di merito stabilendosi, nei provvedimenti di condanna, in base al quantum dovuto da ciascun imputato quote percentualmente diverse.

La maggiore criticità, nell'analisi dell'istituto in oggetto e relativamente ai procedimenti penali in cui opera, attiene alla determinazione del pagamento del quantum dovuto in relazione alle situazioni che possono verificarsi nel giudizio sia in rapporto al numero delle persone (eventualmente) tenute al pagamento, sia in relazione al numero dei soggetti (parti civili) nei confronti dei quali si determina, a favore dello Stato, il pagamento stesso.

Analizziamo, nello specifico, i casi che si possono determinare:

a) più imputati nei confronti di una sola parte civile: il problema trova soluzione nella, richiamata, direttiva ministeriale del 3 marzo 2010, DAG.03/03/2010.0032236.U, ai sensi della quale "in caso di condanna di più imputati l'obbligo del pagamento del contributo unificato avverrà per quota" quindi contributo unificato pari allo scaglione corrispondente alla somma delle condanne.

b) condanna al risarcimento danni di più imputati a favore di più parti civili: la quantificazione avverrà autonomamente per ogni singola posizione processuale; logicamente più pagamenti per singola parte civile si sommano e contributo unico ai sensi della direttiva ministeriale di cui al precedente punto a).

c) singolo imputato nei confronti di più parti civili, in questo caso non appare conforme alla normativa far pagare più contributi unificati alla stessa persona, nel civile ci troveremmo in una ipotesi di litisconsorzio facoltativo (più creditori, anche se poi gli importi essendo prenotati a debito, e quindi anticipati dallo Stato, andrebbero recuperati a favore dell'Erario) che comporta, ai fini della determinazione del quantum da riscuotere la somma degli importi delle singole condanne [cfr= in materia analoga nel processo di lavoro vedi nota n. 17072 del 30 gennaio 2015].

 

5) Contributo unificato: criticità nel processo penale di appello

Se la causa è appellata l'Ufficio giudiziario di primo grado non procede a nessun recupero limitandosi ad annotare il contributo unificato nel foglio notizie che invierà al grado di appello, infatti le spese processuali a favore dello Stato si recuperano, ai sensi dell'articolo 227 ter TUSG "entro un mese dalla data di passaggio in giudicato della sentenza."

Sembra superfluo scriverlo ma ulteriori, rispetto al primo grado, criticità attengono al pagamento, o meno, del contributo unificato nel caso di appello.

L'istituto in questione è dovuto, e quindi va prenotato a debito dalla cancelleria competente, in grado di appello in ogni caso, visto che il giudizio d'appello incide sulle statuizioni civili, o solo nelle ipotesi in cui:

a) il giudice di appello è investito "limitatamente" alle statuizioni civili ai sensi degli articoli del codice di procedura penale: 573 [impugnazione per i soli interessi civili], 574 [impugnazione dell'imputato per gli interessi civili], 575 [impugnazione del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria], 576 [impugnazione della parte civile e del querelante];

b) decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione ai sensi dell'articolo 578 codice di procedura penale?

E, ancora, è dovuto il contributo unificato, anche in questo caso per prenotazione a debito, nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 572 codice di procedura penale, il Pubblico Ministero propone impugnazione su richiesta della parte civile o della persona offesa non costituita in giudizio?

E, considerato che, ai sensi dell'articolo 12 TUSG, nel processo penale il contributo unificato è determinato, sulla base del provvedimento finale del giudice, il contributo unificato andrà riscosso nella misura quantificata dal grado di appello, in unica soluzione, o il contributo unificato andrà riscosso per ogni grado?

E, non da ultimo, se il giudice del gravame conferma le statuizioni civili andrà riscosso altro, e analogo nell'importo, contributo unificato?

Alla definizione del grado di appello due le possibili soluzioni, che si prospettano all'ufficio che di fatto, e ai sensi dell'articolo 208 TUSG, dovrà attestare se esiste "titolo per il recupero":

a) ogni qual volta, anche se indirettamente, la decisione del grado di appello "stabilisce sugli effetti civili" il contributo unificato si percepisce sia per il primo che per il secondo grado (in tutte le ipotesi considerate) oltre contributo unificato dovuto, per l'l'eventuale, ricorso in Cassazione;

b) 1) in caso di conferma delle statuizioni di primo grado in materia di azione civile si recupera il solo contributo unificato annotato nel foglio notizie di primo grado; 2) in caso di riforma del dispositivo in relazione all'azione civile non si tiene più conto del contributo unificato annotato nel foglio notizie di primo grado ma si ridetermina il contributo unificato in relazione alle disposizioni della sentenza definitiva.

Al momento, in assenza di specifiche disposizioni ministeriali e nella genericità della normativa in materia, si propende per la soluzione a) in considerazione del principio ai sensi del quale" Il contributo unificato è finalizzato a soddisfare le spese complessive del procedimento" [cfr = Circolare Ministero Giustizia prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005].

 

6) Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato

L'articolo 107 TUSG tra gli effetti dell'ammissione al patrocinio da parte dell'imputato non prevede il contributo unificato prenotato a debito in caso di costituzione di parte civile, ne fa riferimenti diretti al successivo articolo 108.

Se l'imputato condannato al risarcimento danni era ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto al pagamento del contributo unificato, e in generale, delle spese anticipate e/o prenotate a debito, ex art. 108 TUSG, per la costituzione di parte civile?

la risposta non può che essere negativa pur in presenza di indirizzo ministeriale [DAG.09/02/2011.0017349U] a favore del recupero per la parzialità della stessa che prevede il recupero delle sole spese prenotate a debito e non anche quelle anticipate e per contrasto con l'interpretazione di cui alla relazione al testo unico spese di giustizia a cui si farà riferimento più avanti.

Nel patrocinio a spese dello Stato uno dei principi basilare è che nessuna azione di recupero"può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente" [circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U.

Presupposto, unico, per il recupero delle spese anticipate e/o prenotate a debito della parte ammessa al patrocinio sia nel processo civile che in quello penale è, quindi, ai sensi delle specifiche previsioni normative del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n 115, la revoca del patrocinio stesso.

Quanto sopra trova conferma nella relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia nel commento all'articolo 107 ai sensi della quale". per un condannato non revocato tutte le spese rimangono a carico dell'erario, anche quelle che - se non fosse stato ammesso al patrocinio - sarebbero state recuperabili nei suoi confronti."


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