Legge Fallimentare e Massimario
Capo I - Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo
Art. 163-bis
Offerte concorrenti (1)
I. Quando il piano di
concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e),
comprende una offerta da parte di un soggetto gia' individuato avente
ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima
dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a
titolo oneroso dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di
specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati
all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a
norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente
articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la
finalita' del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo
d'azienda o di specifici beni.
(CCII) II.
Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo
stabilisce le modalita' di presentazione di offerte irrevocabili,
prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilita', i
requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di
accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro
utilizzo e le modalita' con cui il commissario deve fornirle a coloro
che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle
offerte, le modalita' di svolgimento della procedura competitiva, le
garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di
pubblicita' del decreto. Con il medesimo decreto e' in ogni caso
disposta la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di cui
all'articolo 490 del codice di procedura civile ed e' stabilito
l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente
articolo che le offerte devono prevedere. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in
cui viene modificata l'offerta in conformita' a quanto previsto dal
decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia
stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in
forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto
dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.
III.
Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame
delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque
interessato. Se sono state presentate piu' offerte migliorative, il
giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara puo' avere luogo
alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve
concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano
prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo
l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione,
se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato
l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo e' liberato dalle
obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in
suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi
sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo
del tre per cento del prezzo in essa indicato.
(CCII) IV.
Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in
conformita' all'esito della gara.
(CCII)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto legge.