Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo I - Dei reati commessi dal fallito

Art. 217
Bancarotta semplice

I. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; (CCII)

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; (CCII)

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; (CCII)

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; (CCII)

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. (CCII)

II. La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. (CCII)

III. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni. (CCII)