Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO VIII
Dell'arbitrato
CAPO III
Del procedimento (1)


Art. 818-ter

Attuazione (2)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri è disciplinata dall'articolo 669-duodecies e si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato o, se la sede dell'arbitrato non è in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata.

II. Resta salvo il disposto degli articoli 677 e seguenti in ordine all'esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri. Competente è il tribunale previsto dal primo comma.

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(1) Capo sostituito dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 273 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
(2) Articolo inserito dall'art. 3, comma 52, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".