Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24705 - pubb. 07/01/2021

Ricorso per cassazione e mancanza della attestazione di conformità del difensore

Cassazione civile, sez. II, 18 Dicembre 2020, n. 29092. Pres. Manna. Est. Dongiacomo.


Ricorso per cassazione - Originale telematico e notificato a mezzo di posta elettronica certificata - Attestazione di conformità del difensore - Omissione -  Conseguenze



Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo di posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore prevista dall’art. 9 cit. o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità solo nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2.

Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata del ricorso nativo digitale rimanga non costituito, ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, il ricorrente, onde evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’oneredi depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in Camera di consiglio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Fatti

A.B., nato in (*) , ha impugnato il provvedimento con il quale la commissione territoriale ha respinto la sua domanda di protezione internazionale.

Il tribunale di Venezia, con decreto del 10/5/2019, ha rigettato il ricorso.

A.B., con ricorso, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

 

Ragioni della decisione

1.1. Il ricorso è stato notificato al ministero dell’interno a mezzo di posta elettronica certificata ma non risulta corredato dall’attestazione di conformità del difensore, munita di sottoscrizione autografa, prevista dalla L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter.

1.2. Ora, com’è noto, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo di posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore prevista dall’art. 9 cit. o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità solo nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata del ricorso nativo digitale rimanga non costituito com’è accaduto nel caso in esame, ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, il ricorrente, onde evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere - nella specie, come detto, rimasto inadempiuto - di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in Camera di consiglio (Cass. SU n. 22438 del 2018).

1.3. Il ricorso per cassazione è, quindi, improcedibile.

2. Nulla per le spese di lite.

3. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.