Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28163 - pubb. 08/11/2022

Onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria a seguito dell’introduzione del comma 5 bis dell’art. 7 d.lgs. n.546/1992

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 27 Ottobre 2022, n. 31878. Pres. Cirillo. Est. Giudicepietro.


Processo tributario - Onere della prova amministrazione finanziaria - Comma 5 bis dell’art.7 d.lgs. n.546/1992



E’ appena il caso di sottolineare che il comma 5 bis dell’art. 7 d.lgs. n.546/1992, introdotto con l’articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l’onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio.

Pertanto, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che «L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni» non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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