Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28983 - pubb. 07/04/2023

Effetti della cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili nel giudizio di rinvio

Cassazione civile, sez. III, 19 Gennaio 2023, n. 1570. Pres. Sestini. Est. Cricenti.


Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Obbligo del giudice di rinvio di provvedere sulle spese dell'intero giudizio - Applicazione del principio della soccombenza all'esito globale del processo - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie



Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio. (In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'appello, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., rigettando la domanda di risarcimento del danno, aveva condannato il soccombente alla refusione in favore della controparte, imputata in sede penale, delle spese del giudizio di rinvio e dei tre gradi del giudizio penale). (massima ufficiale)




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