Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31134 - pubb. 30/04/2024

Diffamazione attraverso canale privato Facebook e diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario

Cassazione civile, sez. III, 04 Marzo 2024, n. 5701. Pres. Travaglino. Est. Rubino.


Diffamazione - Comunicazione con un'unica persona - Volontà di ulteriore diffusione attraverso il destinatario - Necessità - Caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato - Implicita accettazione del rischio di diffusione da parte dell’agente - Esclusione - Fattispecie



In tema di diffamazione, nell'ipotesi di comunicazione con una unica persona, l'elemento oggettivo dell'illecito, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, sussiste solo nell'ipotesi in cui l'agente esprima la volontà o ponga in essere un comportamento tale da provocare l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario, non essendo sufficienti a far ritenere l'implicita accettazione, da parte del mittente, del rischio di diffusione le caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'illecito in presenza di più comunicazioni, ma tutte indirizzate, sul canale Facebook privato, ad un singolo destinatario, non potendo presumersi che i messaggi inviati tramite social network sui canali di posta privati siano, di per sé, destinati alla diffusione ad altre persone). (massima ufficiale)




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