Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8133 - pubb. 26/11/2012

Attribuzione del nome Andrea a persona di sesso femminile; rispetto della dignità personale e perdita della valenza distintiva

Cassazione civile, sez. I, 20 Novembre 2012, n. 20835. Est. Acierno.


Diritto al nome – Onomastico “Andrea” – Attribuzione a soggetto di sesso femminile – Illegittimità – Esclusione.



Il nome Andrea, anche per le sua peculiarità lessicale, non può definirsi né ridicolo né vergognoso se attribuito ad una persona di sesso femminile, né potenzialmente produttivo di un’ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto, non essendo più riconducibile, in un contesto culturale ormai non più rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile. La ratio del divieto di attribuire un nome non corrispondente al sesso del minore, è sempre quella fondata sul massimo rispetto della dignità personale. Un segno distintivo così rilevante come il nome non può avere un contenuto di evidente confusione su un carattere, quale il genere, di primario rilievo. Ma, quando la caratterizzazione di genere, come nel caso del nome Andrea, ha perso la sua valenza distintiva esclusiva a causa dell’uso indifferenziato per entrambi i generi, in molti paesi stranieri, del nome in questione, la scelta dei genitori, alla luce dell’art. 34, secondo comma, è del tutto legittima perché non determina alcuno sconfinamento nella lesione della dignità personale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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