Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12935 - pubb. 01/07/2015

Inammissibilità, rilevata d'ufficio, della domanda tardiva per mancata applicazione della sospensione dei termini: si tratta di questione che avrebbe dovuto essere sottoposta al contraddittorio delle parti

Cassazione civile, sez. I, 01 Ottobre 2014, n. 20725. Est. Didone.


Accertamento del passivo - Domanda tardiva - Inammissibilità - Esclusione della sospensione feriale dei termini - Decisione fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della decisione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie



La mancata segnalazione da parte del giudice di una questione, rilevata d'ufficio per la prima volta in sede di decisione, che comporti nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale, determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione. Pertanto se la violazione si sia verificata nel giudizio d'appello, la sua deduzione come motivo di ricorso in sede di giudizio di legittimità, determina la cassazione con rinvio della pronuncia impugnata, affinchè ai sensi dell'art. 394 c.p.c., comma 3 possano essere esplicate le attività processuali che la parte abbia lamentato di non aver potuto svolgere a causa della decisione solitariamente adottata dal giudice.

Nella fattispecie, la questione della applicabilità della sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969 è stata dalla Corte ritenuta intimamente connessa con l'altra questione (di fatto) concernente la qualificazione del rapporto controverso e della sua assoggettabilità al rito del lavoro, questione che non può prescindere dall'interpretazione del contratto anche alla luce delle deduzioni delle parti. (massima ufficiale)


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