Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17716 - pubb. 19/07/2017

Uso della cosa comune da parte di ciascun condomino e integrale occupazione di volume tecnico dell'edificio condominiale

Cassazione civile, sez. VI, 23 Giugno 2017, n. 15705. Est. Scarpa.


Condominio - Uso della cosa comune - Estensione e limiti - Destinazione della cosa comune - Occupazione stabile e pressoché integrale di un "volume tecnico" dell'edificio condominiale - Legittimità - Esclusione - Fondamento



L'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un "volume tecnico" dell'edificio condominiale (nella specie, il locale originariamente destinato ad accogliere la caldaia centralizzata), mediante il collocamento in esso di attrezzature e impianti fissi, funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale. (massima ufficiale)


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