Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15293 - pubb. 23/06/2016

Raddoppio del contributo unificato: compatibile con la Costituzione

Corte Costituzionale, 30 Maggio 2016, n. 120. Est. Carosi.


Spese di giustizia - Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario - Raddoppio dell'importo nel caso di appello dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma secondo, c.p.c.

Spese di giustizia - Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario - Raddoppio dell'importo nel caso di appello dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma secondo, c.p.c.



Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost. Il regime del raddoppio del contributo unificato accomuna tutti i casi di esito negativo dell’appello, essendo previsto per le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all’appellante. In tale categoria rientra l’improcedibilità comminata dall’art. 348, secondo comma, cod. proc. civ., ma non l’ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo. L’art. 13 comma I-quater d.P.R. 115 del 2002 risponde alla ratio, evidente nei casi di reiezione in rito, di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose. Tale ratio non è ravvisabile nella fattispecie di cui all’art. 181 cod. proc. civ., la quale prescinde dalla unilaterale utilizzazione impropria del gravame, ma riguarda soltanto l’omologa condotta omissiva delle parti, con la conseguenza che la funzione deterrente riconosciuta alla norma censurata non avrebbe modo di esprimersi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il raddoppio del contributo unificato, disciplinato dall’art. 13 comma I-quater d.P.R. 115/2002 è previsto a parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione (Corte di cassazione, sesta sezione civile, sentenza 27 marzo 2015, n. 6280, e ordinanza 13 maggio 2014, n. 10306, nonché Corte di cassazione, terza sezione civile, sentenza 14 marzo 2014, n. 5955). In tal caso è corretto sanzionare la condotta della (sola) parte rimproverabile, scoraggiando un esito auspicabile sotto il profilo dell’economia processuale oltre che dell’assetto sostanziale degli interessi in conflitto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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