Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15342 - pubb. 29/06/2016

Patrocinio a spese dello Stato: dimezzamento del compenso spettante al difensore

Corte Costituzionale, 30 Maggio 2016, n. 122. Est. Carosi.


Spese di giustizia – Patrocinio a spese dello Stato – Compenso spettante al difensore della parte ammessa – Prevista riduzione alla metà degli importi liquidati dal giudice nei giudizi civili

Spese di giustizia – Patrocinio a spese dello Stato – Condanna alle spese del giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso – Somma rifusa in favore dello Stato – Coincidenza con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente – Necessità – Sussiste

Spese di giustizia – Patrocinio a spese dello Stato – Criterio di determinazione del compenso



Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 24, secondo e terzo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione: con riguardo alla disparità di trattamento fra avvocati, i quali subiscono la riduzione della metà dei compensi nell’ipotesi in cui la liquidazione giudiziale concerna difese apprestate nei confronti di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la specifica disciplina applicabile al patrocinio dei non abbienti è connotata da «peculiari connotati pubblicistici» che rendono le fattispecie disomogenee e giustificano, quindi, il dimezzamento, frutto di esercizio di discrezionalità del legislatore (non irragionevole). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Deve essere escluso che, ove sia pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell’Erario, atteso che la somma che, ai sensi dell’art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (Corte di cassazione, Sez. VI penale, 8 novembre 2011, n. 46537; Corte Cost., ordinanza n. 270 del 2012). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il criterio di determinazione del compenso spettante al professionista che difende la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile, con la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali, non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame tra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una, parzialmente diversa, modalità di determinazione del compenso medesimo, tale da condurre ad un risultato sì economicamente inferiore a quello cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario, e tuttavia ragionevolmente proporzionato, e giustificato dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina, mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, nella quale la liquidazione degli onorari professionali è suscettibile di restare a carico dell’erario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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