Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17975 - pubb. 21/09/2017

Prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare riproposta dal curatore

Tribunale Avellino, 29 Maggio 2017. Est. Russolillo.


Omologa concordato fallimentare – Interruzione giudizio introdotto con azione revocatoria fallimentare – Effetto automatico – Esclusione – Dichiarazione del procuratore costituito – Necessità

Estinzione del giudizio introdotto con azione revocatoria fallimentare dopo l’omologa del concordato fallimentare – Riassunzione giudizio estinto – Facoltà curatore – Esclusione – Introduzione nuovo giudizio – Necessità

Estinzione del processo introdotto con azione revocatoria dopo l’omologa del concordato fallimentare – Nuovo termine prescrizionale – Decorrenza – Dalla data dell’originaria domanda – Conservazione dell’effetto interruttivo sospensivo – Esclusione

Estinzione del processo introdotto con azione revocatoria dopo la riapertura del fallimento – Nuovo termine prescrizionale – Decorrenza – Dalla data dell’originaria domanda – Conservazione effetto interruttivo sospensivo – Esclusione



La chiusura del fallimento, conseguente alla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare non interrompe automaticamente il processo introdotto con l’azione revocatoria, atteso che il curatore fallimentare conserva la propria legittimazione processuale, ragion per cui l’effetto interruttivo del giudizio si produce solo nel caso in cui la chiusura del fallimento sia dichiarata dal procuratore costituito o risulti negli altri modi previsti dall’art. 300 c.p.c. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui, nonostante la chiusura del fallimento derivante dall’omologa del concordato fallimentare, il giudizio per revocatoria sia proseguito e sia stato dichiarato estinto per inerzia delle parti, il curatore non potrà avvalersi del disposto dell’art. 140 co. 2 l.f. al fine di proseguire il giudizio anteriormente introdotto, ma dovrà intraprendere un nuovo processo chiedendo di avvalersi delle prove in precedenza raccolte come documenti atipici suscettibili di libero apprezzamento da parte del giudice della causa riproposta. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)

L’art. 140 co. 2 l.f., laddove consente la riproposizione delle azioni revocatorie iniziate ed interrotte per effetto del concordato, non deroga al disposto dell’art. 2945 co. 3 c.c., a mente del quale se il processo è estinto permane il solo effetto interruttivo della prescrizione e non quello sospensivo e pertanto il nuovo termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data dell’originaria domanda giudiziale. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)

Quando l’estinzione del giudizio introdotto con l’azione revocatoria sia stata pronunciata successivamente alla riapertura del fallimento il curatore non può avvalersi dell’effetto sospensivo della prescrizione previsto sensi dell’art. 2945 co. 2 c.c., essendo del tutto irrilevante la circostanza che in costanza di concordato fallimentare il termine di prescrizione quinquennale non avrebbe potuto decorrere. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)


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