Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30241 - pubb. 05/12/2023

Legittimazione del curatore del fallimento di società di persone al rimborso delle ritenute d'acconto operate sugli interessi attivi maturati sui conti correnti

Corte di Cassazione, Prima Presidente, 28 Novembre 2023, n. 33022. Pres. Cassano.


Fallimento di società di persone – Rimborso delle ritenute d'acconto operate sugli interessi attivi maturati sui conti correnti ex art. 26, quarto comma, lettera b), del d.P.R. n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) – Legittimazione del curatore – Rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.



La Corte di cassazione, con ordinanza del 27 novembre 2023, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in relazione alla questione della legittimazione del curatore del fallimento di una società di persone al rimborso delle ritenute d'acconto operate sugli interessi attivi maturati sui conti correnti intestati alla società fallita.


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In assenza di una specifica previsione legislativa, il curatore del fallimento di una società di persone ha diritto al rimborso delle ritenute d'acconto operate sugli interessi attivi maturati sui conti correnti intestati alla società fallita, indipendentemente dalla natura di società di capitali o di persone della società fallita.


La Corte di cassazione ha ritenuto che il rinvio pregiudiziale fosse inammissibile, in quanto non sussisteva il requisito della "grave difficoltà interpretativa".


Infatti, la giurisprudenza della Corte, pur essendosi espressa in relazione a società di capitali, è estensibile per identità di ratio anche alle società di persone.


In particolare, la Corte di cassazione ha affermato che il diritto al rimborso delle ritenute d'acconto spetta al solvens, ossia al soggetto che ha versato l'acconto al sostituto d'imposta, il quale, nel caso di specie, è il curatore del fallimento, in quanto è il soggetto che ha riscosso gli interessi attivi al netto della ritenuta operata dal sostituto d'imposta.


La natura di società di capitali o di persone della società fallita è irrilevante, in quanto il diritto al rimborso delle ritenute d'acconto si fonda sul principio generale della ripetizione di indebito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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