La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31084 - pubb. 20/04/2024

Responsabilità della struttura sanitaria e deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati

Cassazione civile, sez. III, 15 Marzo 2024, n. 7074. Pres. Travaglino. Est. Spaziani.


Responsabilità della struttura sanitaria - Deduzione di profili di colpa ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento - Fattispecie



In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore. (Nella specie - relativa alla responsabilità per la tardiva esecuzione del parto cesareo, che aveva determinato la morte di una neonata venuta alla luce in condizioni di grave insufficienza respiratoria - la S.C. ha escluso che la deduzione, negli atti conclusionali, di fatti di inadempimento emersi all'esito della c.t.u. - quali il malfunzionamento dell'apparecchio cardiotocografico e l'omessa aspirazione del meconio dopo la nascita - integrasse un mutamento del titolo della domanda rispetto all'iniziale allegazione della colpa dei sanitari nei termini di omessa effettuazione dei dovuti controlli nella fase antecedente al parto). (massima ufficiale)




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