Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25128 - pubb. 13/04/2021
L’agenzia di viaggi deve controllare il passaporto per l’estero ma non il permesso di soggiorno per il rientro in Italia
Giudice di Pace Verbania, 12 Marzo 2021. G. d. P. Bertozzi.
Codice del Turismo – Obblighi di informazione a carico del venditore di pacchetto turistico – Informazioni precontrattuali – Informazioni in materia di passaporti e visti – Obbligo di verifica del permesso di soggiorno per il rientro in Italia – Non sussiste
L’art. 34 lett. F) del Codice del Turismo pone a carico dell’agenzia di viaggi l’obbligo di fornire informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e di visti e di verificare i documenti necessari per recarsi nel paese di destinazione, se diverso dall’Italia, mentre è onere del viaggiatore accertarsi di poter uscire dall’Italia e farvi regolarmente rientro in ragione di un valido titolo di soggiorno (permesso di soggiorno). (Costanza Radice) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Costanza Radice del Foro di Verbania
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